Nuova normativa INSEGNE

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Decreto-Legge n. 19 del 19 febbraio 2026, con il quale è stata introdotta la SCIA
quale strumento utile per la regolarizzazione dell’installazione di mezzi
pubblicitari.

Considerato che il nostro Ente gestisce tramite “portale telematico” i procedimenti relativi alle pratiche per insegne e posa di mezzi pubblicitari tramite l’ufficio Edilizia e Polizia locale, perché molte pratiche possono essere soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica, in quanto ci sono aree sottoposte a vincolo storico-artistico e paesaggistico, si evidenzia inoltre che gli stessi necessitano di tutte le verifiche previste dall’art. 23 del Codice della Strada, la cui competenza è attribuita alla Polizia Locale.

Il SUAP gestisce i procedimenti tramite il portale “impresainungiorno” (escluso le insegne) per le quali ad oggi non è disponibile la nuova modulistica che prevede non sarà più previsto il rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione in quanto l’attività potrà essere avviata a seguito della presentazione della SCIA

Si chiede un parere in merito alla corretta procedura da eseguire, considerato che il decreto-legge è in vigore dal 20 febbraio.

Cordiali
saluti.

Nuova Normativa su Insegne e Segni Distintivi (2026)

CONTENUTO

La recente normativa riguardante i segni distintivi del Servizio Nazionale di Protezione Civile, regolata dal Regolamento d’uso del 3 febbraio 2026, rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato. Questo regolamento è stato emanato in attuazione del DPCM 5 agosto 2025 e sostituisce il precedente decreto dell’11 ottobre 2002. A partire dal 5 agosto 2026, sarà vietato l’uso del vecchio emblema su divise, mezzi e dotazioni, riservando l’uso esclusivo del nuovo emblema al Dipartimento della Protezione Civile. È importante notare che non sarà consentito il cumulo di loghi, né modifiche o usi commerciali del nuovo emblema.

In parallelo, per le Forze Armate, il Decreto Ministero Difesa 11 novembre 2025 n. 223 stabilisce che gli stemmi e gli emblemi sono in uso esclusivo delle Forze Armate, come previsto dall’articolo 300, comma 4 del D.Lgs. 66/2010. Questo implica che l’uso di tali segni distintivi è strettamente regolamentato e riservato a specifiche istituzioni.

Per quanto riguarda i marchi e le insegne commerciali, la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) richiede che il marchio abbia capacità distintiva. La novità introdotta dall’articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) stabilisce che il preuso di un marchio è tutelato localmente, come previsto dall’articolo 2571 del Codice Civile. Tuttavia, è importante considerare il rischio di inibitoria in caso di confondibilità con marchi già registrati.

CONCLUSIONI

La nuova normativa rappresenta un passo avanti nella regolamentazione dell’uso dei segni distintivi, garantendo una maggiore protezione e chiarezza per le istituzioni pubbliche e per i soggetti privati. La distinzione tra uso esclusivo e registrazione di marchi commerciali è fondamentale per evitare conflitti e garantire una corretta identificazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è cruciale comprendere le nuove disposizioni riguardanti l’uso dei segni distintivi. La violazione delle normative può comportare sanzioni e responsabilità disciplinari. È quindi essenziale che i dipendenti siano informati e formati riguardo all’uso corretto dei segni distintivi, per garantire il rispetto delle normative vigenti.

PAROLE CHIAVE

Segni distintivi, Servizio Nazionale Protezione Civile, Regolamento d’uso, DPCM, Forze Armate, marchi, UIBM, capacità distintiva, preuso, confondibilità.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Regolamento d’uso del 3 febbraio 2026.
  2. DPCM 5 agosto 2025.
  3. Decreto Ministero Difesa 11 novembre 2025 n. 223.
  4. D.Lgs. 66/2010.
  5. Codice della Proprietà Industriale (CPI).
  6. Codice Civile, art. 2571.

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