Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per attività di intrattenimento o spettacolo a carattere pubblico

Buongiorno,

avevo visto passare questo DM , Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere
pubblico.” in GU del 02.12.2022 n. 282, ma non ci avevo fatto molto caso perché l’articolo 2 “Campo di applicazione” citava tre “possono” al posto del tradizionale “devono”, con riferimento all’obbligo della loro adozione al posto di quella del nostro caro DM 19 agosto 1996:

Art. 2 Campo di applicazione
"1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
3. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare anche alle attività di cui al comma 1 a carattere temporaneo. "

ora dei professionisti sostengono che di fatto questa regola tecnica, per i “nostri” spettacoli nel senso di manifestazioni temporanee, sostituisce il DM del 1996;

che ne pensate?

grazie

Penso che la risposta sia nell’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 2, del decreto: queste norme tecniche di prevenzione incendi sono applicabili – in alternativa a quelle dettate con DM 19 agosto 1996 – alle attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo, meglio specificate al punto V.15.1 dell’allegato.

Cioè non sostituiscono quelle del DM 19 agosto 1996, ma possono essere applicate in alternativa a quelle: o si sceglie di applicare le prime o si sceglie di applicare le seconde, nell’ambito di quella che dovrebbe essere una facoltà di semplificazione delle pratiche di prevenzione incendi.

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La regola verticale del nuovo DM 22/11/22 si può applicare volontariamente, in alternativa al DM 19 agosto 1996, per le attività di pubblico spettacolo, sia nuove che esistenti, comprese al punto 65 dell’elenco delle attività soggette al controllo di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011.

Le attività temporanee non sono soggette alla prev. incendi (vedi voce 65) ma, quantomeno nell’ambito dell’art. 80 TULPS, le regole da rispettare sono sempre queste

L’allegato al DM citato va a costituire un altro “mattone” al CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Qui trovi un testo già coordinato: https://mauromalizia.it/wp-content/uploads/Codice-prevenzione-incendi.pdf

grazie;

anche il professionista alla fine ha concordato sulla volontarietà di applicazione della nuova regola tecnica che va ad arricchire il codice di prevenzione incendi, quindi applichiamo ancora il DM 1996;
non capisco molto il senso di porre questa “scelta” alternativa
cmq…
buona giornata

neppure io compredo bene…