Buongiorno,
avevo visto passare questo DM , Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere
pubblico.” in GU del 02.12.2022 n. 282, ma non ci avevo fatto molto caso perché l’articolo 2 “Campo di applicazione” citava tre “possono” al posto del tradizionale “devono”, con riferimento all’obbligo della loro adozione al posto di quella del nostro caro DM 19 agosto 1996:
Art. 2 Campo di applicazione
"1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
3. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare anche alle attività di cui al comma 1 a carattere temporaneo. "
ora dei professionisti sostengono che di fatto questa regola tecnica, per i “nostri” spettacoli nel senso di manifestazioni temporanee, sostituisce il DM del 1996;
che ne pensate?
grazie