Nuova sospensione attività agriturismo (Toscana)

Buongiorno, in data 20.03.2024 è stata presentata una pratica di sospensione dell’attività agrituristica e di somministrazione. Il soggetto scrivente aveva già sottoscritto una sospensione della propria attività lo scorso anno dal 7.02.2023 al 31.01.2024. E’ corretto concedere nuovamente la sospensione oppure devono essere fatte ulteriori procedure?

Saluti

Fra gli obblighi dell’operatore toscano vi è:

iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;

comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;


In sostanza, la sospensione è soggetta alla sola comunicazione, il comune non deve “concedere” ma solo controllare che il soggetto non superi i limiti dettati dalla legge. Il triennio parte dal primo giorno di chiusura