Nuova sospensione attività dopo cambio titolare

Buonasera. Abbiamo il caso di un vicinato che aveva sospeso l’attività per un un anno. Con lo stato di emergenza ha usufruito di più proroghe della sospensione che scadrà a fine giugno.
Adesso il titolare ha deciso di cedere l’attività a un nuovo soggetto, che pertanto farà comunicazione di subingresso al SUAP. Per problemi organizzativi, non inizierebbe subito l’attività ma dopo l’estate. Vorrebbe fare subingresso e poi sospendere nuovamente.
Leggendo però l’art.126 comma 1 lett. b del Codice Commercio Toscano questo non sarebbe consentito?
Può semmai fare il subingresso e dichiarare che l’inizio dell’attività avverrà successivamente, restando entro i 180 giorni stabiliti dal comma 2 dell’art. 126?

La giurisprudenza direbbe il contrario nel senso che ai fini del calcolo del periodo di sospensione non rilevano le procedure di subingresso, in altre parole, le ipotesi di decadenza per mancato utilizzo riguardano il titolo abilitativo in sé e l’esercizio della relativa attività a prescindere dalle ipotesi di subingresso che sono avvenute durante la sospensione. Sul punto vedi il TAR Roma n. 3/2016 che riguarda proprio il caso di specie anche se riferito a un esercizio di somm.ne (il succo non cambia). Ne riporto un pezzetto, consiglio di leggerla tutta:

[…] mentre tra le parti private (titolare e cessionario o subentrante) la circolazione del titolo è regolato dall’accordo e dalla legge civile, nei confronti della PA nessun trasferimento di titolarità o subentro può determinare una novazione della disciplina amministrativa della licenza, che resta regolata dal provvedimento amministrativo.

Pertanto, laddove una licenza di somministrazione alimenti e bevande venga trasferita dal precedente titolare ad un soggetto subentrante, la relativa voltura (che dipende dalla regolamentazione amministrativa del titolo) comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della PA.

In questo senso, il titolo è circolante nelle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa applicabile, e quindi sommando in capo ai diversi titolari il periodo massimo di sospensione dell’attività per dodici mesi: altrimenti opinando sarebbe davvero semplice eluderne le prescrizioni, semplicemente cedendo la licenza e così potendo contare su una sospensione praticamente indeterminata.

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