Nuove aperture esercizi

Abbiamo un esercente attività di somministrazione (BAR) che svolge in un locale attiguo, distinto con accesso esclusivo e con separata licenza una attività di sala giochi ex art. 86 TULPS rilasciata nell’anno 2009.
Oggi il titolare vorrebbe cedere ramo d’azienda con atto notarile per quanto attiene la sala giochi.
La sala è ubicata a meno di cinquecento metri da luoghi sensibili (art. 4 L.R. n. 5 del 5/8/2013).
Attualmente pare che ancora ci sia una deroga per le attività di sala giochi preesistenti alla data di entrata in vigore della predetta L.R. 5.
E’ possibile procedere con il rilascio di licenza a favore del soggetto che acquista il ramo d’azienda considerando la stessa come una prosecuzione di attività e verificare esclusivamente i requisiti soggettivi o si deve considerare nuova apertura di sala giochi e quindi non essendo più soddisfatto il requisito della LR 5 si deve negare la licenza?

Il comma 1 dell’art. 4 della citata L.R. dispone il divieto di apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili.
Il subentro non è considerata una nuova apertura.
Tuttavia ci potrebbero essere ulteriori disposizioni che lo “limitano”.

In Lombardia, ad esempio, la norma precisa che il subentro è ammissibile ma a determinate condizioni:

  • che vi sia il totale rispetto delle altre leggi di settore che disciplinano la materia del subentro (il TULPS e la l.r. n. 6 del 2010 in materia di commercio)
  • che le slot/VLT non debbano mai essere state scollegate dalla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013
  • che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) o, in caso di più gestori, con gli stessi gestori dell’esercente a cui si subentra, cosicché il subentro non costituisca l’escamotage per operare un cambio di gestore
  • qualora il gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) stipuli formalmente un nuovo contratto con l’esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, non devono mutare le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto. Per tale via, si intende evitare - - che il subentro del nuovo esercente costituisca l’occasione per un’ulteriore dilazione dei tempi contrattuali
  • che le apparecchiature da gioco (slot e VLT) debbano rimanere le stesse del precedente esercente e che non debbano esserne installate di nuove (le apparecchiature possono essere sostituite solo per guasto o vetustà ex art. 5, comma quater, della l.r. n. 8 del 2013)
  • che le slot e VLT rimangano ubicate nello stesso identico esercizio dove erano installate in precedenza, di modo che il subentro non costituisca l’escamotage per operare un trasferimento di slot/VLT.

Attendi risposta anche dagli esperti del Lazio.

Sono d’accordo con Alberto. A meno di norme che in modo esplicito dettano in modo diverso, il subingresso (trasferimento d’azienda con tutti i crismi necessari) non determina la cessazione della situazione giuridica esistente e la nascita di una nuova quanto, piuttosto, la traslazione della stessa in capo all’avente causa (che può continuare se ha i necessari requisiti personali). Per questo, non si considera nuova apertura o avvio.

La regione Sicilia ha previsto una cosa del genere nella propria legge regionale (modifica recente): “Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”.

Il PCM ha presentato ricorso presso la C. Cost., vedi G.U. 42/2021. Anche se i motivi del ricorso non sono in linea con la ratio del post, vedremo come argomenterà al Corte.

Nel freattempo sappi che il TAR Puglia, Lecce, n. 1031/2018, ad esempio, si è espresso nel senso di ritenere il subingresso come presupposto per applicare il “distanziometro”.

Per il mio modo di vedere, il trasferimento d’azienda non dovrebbe dare luogo alle verifiche delle distanze