il nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) all’articolo 128 prevede che per i servizi sociali e alla persona si applicano (testualmente) “le disposizioni che seguono”:
- Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)
- Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)
- Art. 33. (Aste elettroniche)
- Art. 34. (Cataloghi elettronici)
- Art. 59. (Accordi quadro)
- Art. 71. (Procedura aperta)
- Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)
- Art. 74. (Dialogo competitivo)
- Art. 75. (Partenariato per l’innovazione)
- Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)
- Art. 79. (Specifiche tecniche)
- Art. 80. (Etichettature)
- Art. 84. (Pubblicazione a livello europeo)
- Art. 85. (Pubblicazione a livello nazionale)
- Art. 89. (Inviti ai candidati)
- Art. 94. (Cause di esclusione automatica)
- Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)
- Art. 98. (Illecito professionale grave)
- Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)
- Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)
- Art. 101. (Soccorso istruttorio)
- Art. 110. (Offerte anormalmente basse)
L’elenco appare tassativo e poiché non è richiamato l’art. 49. (Principio di rotazione degli affidamenti) vuol dire che per i servizi sociali ed alla persona possiamo non applicare il principio di rotazione e quindi, motivando in maniera puntuale l’atto, possiamo affidare direttamente all’affidatario uscente il servizio in oggetto?
Ringrazio per la disponibilità