Salve Prof.,
alla luce del Decreto semplificazioni nelle norme previste dal Codice degli Appalti va sostituito l’importo di € 40.000 (limite affidamento diretto) con 75.000 ( nuovo limite previsto dal Decreto semplificazione)? Per es. nel seguente articolo non devo considerare 40.000 ma 75.000
TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
- Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’[articolo 38]
Grazie
Cordiali saluti