Nuovo regolamento NCC

Buonasera. Stiamo procedendo alla redazione del regolamento per l’esercizio del servizio di NCC (il nostro Comune non ne ha mai avuto uno). Ho già dato un’occhiata a regolamenti di altri Comuni toscani e avrei comunque alcuni quesiti da porre:

  • L’articolo 3 delle legge 21/1992 prevede che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione di NCC. La rimessa può comunque essere considerata anche sede operativa oppure no?

  • Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare deve essere riportato nel regolamento o si può rimandare a DGC che ne stabilisce il numero?

  • Oltre ai titoli da valutare vanno specificati anche i relativi punteggi?

  • Ho notato molte differenziazioni sui requisiti morali che deve possedere il titolare dell’autorizzazione. Avete suggerimenti su quali inserire?

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Sì, la sede operativa può anche coincidere con la rimessa. Prima del 2018 la legge prevedeva la “sede”. La giurisprudenza aveva inteso come sede legale complicando le cose. Adesso la legge indica “sede operativa” ma è chiaro che può coincidere con la rimessa.

io lo demanderei alla Giunta che approverà il numero in base allo studio socio ecnomico del territorio e previa concertazione.

Anche in questo caso può essere demandata alla Giunta e poi al dirigente. IL comune ha ampia discrezionalità.

Non metterli. La legge non li prevede. Tanto sono necessari per l’iscrizione al ruolo. Al limite può collegare la revoca del titolo all’accertamento della guida in stato di ebrezza o sotto droghe

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