Alla luce di quanto previsto dall’art. 15, commi 4 e 4-bis del d.L. 179/2012 e succ. modif., l’omesso uso del POS è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia rifiutata l’accettazione del pagamento: si applica la legge 689/1981, fatta eccezione per l’art. 16 ed all’accertamento si provvede ai sensi dell’art. 13, commi primo e quarto della citata legge.
Appare evidente, che all’accertamento dell’illecito, sono competenti, gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e, comunque, gli ufficiali e gli agenti della P.G.
Ciò premesso, chiedo se qualche frequentatore del forum ha aplicato, in concreto, la sanzione su menzionata ovvero, se per l’accertamento del suddetto illecito, vi siano particolari corpi di polizia, quale la GdF, quando la PG si limita ad accertare il fatto, rimettendo il relativo rapporto alla medesima GdF.
In ogni caso, non potendosi applicare la regola stabilita dall’art. 16 della L. 689/1981, riterrei di dover inoltrare il rapporto (ex art. 17 legge cit.) al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione.
Siete d’accordo?
Da parte mia concordo. Il tenore letterale del comma 4-bis porta a ritenere quello che affermi:
L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione
Grazie e complimenti per tutto quello che fate.