Obbligo di dotazione del dae nelle scuole

Salve Simone,

chiedo cortesemente un chiarimento in merito all’attuale quadro normativo relativo ai defibrillatori semiautomatici (DAE) nelle istituzioni scolastiche.

In particolare, vorrei sapere se, alla luce della Legge n. 116/2021 e dei successivi provvedimenti attuativi, le scuole di ogni ordine e grado siano oggi giuridicamente obbligate a dotarsi di DAE, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti sportivi/palestre all’interno dell’istituto, oppure se la normativa debba intendersi come mera previsione programmatica o raccomandazione di diffusione.

Chiedo inoltre se esistano specifiche note ministeriali, circolari o chiarimenti interpretativi del Ministero della Salute o del Ministero dell’Istruzione e del Merito che abbiano definito in modo espresso il carattere obbligatorio o meno della dotazione del DAE nelle scuole.

Domando infine se, nel caso in cui il DAE sia dotato di sistemi automatici di autodiagnosi/autotest periodici integrati, tali funzionalità possano ritenersi sufficienti ai fini delle verifiche e dei controlli richiesti dalla normativa tecnica applicabile (incluse eventuali norme CEI o indicazioni del fabbricante), oppure se restino comunque necessari controlli e verifiche periodiche da parte di personale qualificato.

Grazie.

Ecco un quadro chiaro e dettagliato sul quadro normativo relativo ai defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) nelle istituzioni scolastiche, strutturato per rispondere punto per punto ai suoi quesiti.

1. Natura dell’obbligo per le scuole (Legge n. 116/2021)

La Legge 4 agosto 2021, n. 116 (“Disposizioni per la diffusione dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici”) non costituisce una mera raccomandazione, ma introduce un obbligo giuridico progressivo e programmatico di dotazione.

L’Articolo 1, comma 1, della legge stabilisce l’introduzione di un programma pluriennale per la diffusione e l’installazione dei DAE in una serie di strutture, indicando come priorità assoluta le scuole di ogni ordine e grado e le università.

  • Indipendenza dagli impianti sportivi: L’obbligo sancito dalla Legge 116/2021 per le scuole deriva dallo status dell’istituto scolastico in sé (in quanto sede di Pubblica Amministrazione ad alto flusso di utenti), e prescinde totalmente dalla presenza di palestre o impianti sportivi.
  • La distinzione normativa: La presenza di una palestra attivava già in precedenza un obbligo distinto, legato al Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012) e successivi decreti attuativi, che impone la dotazione del DAE durante le attività sportive delle ASD/SSD (anche se svolte in orario extrascolastico in palestre scolastiche affidate in uso). La Legge 116/2021 estende e generalizza l’obbligo a tutto il plesso scolastico per tutelare l’intera comunità (studenti, docenti, personale ATA) durante il normale orario di lezione.

Il piano di attuazione prevedeva un orizzonte temporale quinquennale per il completamento della diffusione pubblica, con tappe di finanziamento e stanziamenti dedicati al comparto scuola, portando la conformità a regime.

2. Note ministeriali, decreti attuativi e circolari esplicative

Il carattere cogente della norma è stato blindato e dettagliato dai successivi provvedimenti attuativi. I testi fondamentali da richiamare in sede di valutazione del rischio e compliance legale sono:

  • Decreto Interministeriale 16 marzo 2023 (Min. Salute di concerto con Min. Lavoro e Min. PA), pubblicato in G.U. n. 171 del 24 luglio 2023: Questo decreto definisce i criteri e le modalità di installazione dei DAE. L’Allegato A individua espressamente i luoghi in cui deve essere garantita la disponibilità dei dispositivi, includendovi formalmente le scuole.
  • Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM): Il Ministero ha accompagnato l’applicazione della legge stanziando periodicamente fondi specifici ex lege 116/2021 (assegnati direttamente alle istituzioni scolastiche per l’acquisto dei DAE e per i relativi corsi di formazione BLSD del personale). Nelle comunicazioni alle scuole, il MIM ha sempre evidenziato l’acquisto del DAE non come facoltà, ma come adempimento di un obiettivo istituzionale di sicurezza, che si integra strettamente con gli obblighi del Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In sintesi, la giurisprudenza e la prassi amministrativa considerano la mancata adozione del DAE (soprattutto a fronte dei fondi ministeriali erogati) una potenziale fonte di responsabilità per il Dirigente Scolastico in caso di evento avverso.

3. Autotest integrati vs Verifiche periodiche di personale qualificato

In merito alla manutenzione tecnica del dispositivo, la risposta al suo quesito è netta: l’autodiagnosi (autotest) del DAE è necessaria ma non giuridicamente sufficiente a escludere le verifiche periodiche esterne.

I DAE moderni effettuano autotest automatici (giornalieri, settimanali o mensili) segnalando lo stato tramite LED (es. spia verde/rossa) o indicatori acustici. La normativa e la regola dell’arte prevedono una netta divisione dei compiti:

Controlli Interni (a carico della Scuola)

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 116/2021, il Dirigente Scolastico deve individuare un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE. Questa figura (spesso il medesimo ASPP/RSPP o un addetto al primo soccorso) compie verifiche visive periodiche, che includono:

  • Controllo del LED di autodiagnosi (che accerta lo stato della batteria e dei circuiti interni).
  • Verifica della data di scadenza dei consumabili (piastre/elettrodi e batterie).
  • Annotazione dei controlli sul Registro della sicurezza/Registro DAE dell’istituto.

Verifiche Tecniche Strumentali (Personale Qualificato esterno)

Il DAE è a tutti gli effetti un dispositivo medico (Classe IIb). Come tale, ricade sotto le prescrizioni del fabbricante e le norme tecniche generali di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali, specificamente la Norma CEI EN 62353 (“Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove dopo la riparazione di apparecchi elettromedicali”).

L’autotest del DAE non è in grado di misurare l’effettiva energia di scarica erogata su carico reale, né può testare la sicurezza elettrica (correnti di dispersione). Pertanto:

  1. Indicazioni del Fabbricante: Il manuale d’uso del dispositivo specifica la periodicità (solitamente biennale) con cui il DAE deve essere sottoposto a manutenzione preventiva e test di scarica con analizzatore esterno da parte di tecnici autorizzati o ingegneria clinica.
  2. Valore Legale: In caso di contenzioso, la prova di aver mantenuto l’apparecchiatura “in stato di buon funzionamento” (richiesto dalla legge) si fornisce esibendo sia il registro dei controlli visivi interni sia i verbali di verifica strumentale rilasciati da personale tecnico qualificato. L’omissione di questi ultimi configura una violazione della regola dell’arte e delle procedure di sicurezza del D.Lgs. 81/2008.