Obbligo di notifica della sanzione CdS all'intestatario del veicolo

Buongiorno, dopo aver sanzionato il trasgressore sono obbligato a notificare il verbale anche all’intestatario del veicolo oppure è una facoltà? (Io la vedo più che altro come una garanzia per il pagamento della sanzione).
Infatti la previsione dell’obbligo di notifica entro 100 giorni la vedo come rispetto dei termini e non come obbligo vero e proprio di notifica anche all’intestatario.
Voi cosa ne pensate?

Nel primo comma dell’art. 201 C.d.S. è scritto:
«Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale DEVE essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 [= obbligati in solido] entro cento giorni dall’accertamento della violazione».
Quando il legislatore usa i termini “deve / devono” vuol dire che il precetto che segue è un obbligo e non una facoltà.

In ogni caso, la mancata notifica (obbligatoria) all’obbligato in solido non comporta la nullità del verbale. Semplicemente estingue l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione solo per quanto riguarda il soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (art. 201, comma 5).

Detto questo, è ovvio che la figura dell’obbligato in solido è stata inserita dal legislatore allo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della violazione.
Quindi: quando l’effettivo trasgressore non paga la sanzione e - a causa di condotte dolose o gravemente colpose dei pubblici agenti - il verbale non è stato notificato all’obbligato in solido, come invece prescrive obbligatoriamente la norma sopra citata, è possibile ipotizzare il danno erariale? This is the problem…