Obbligo patente a punti

Buonasera I.A.
Per caso l’obbligo della patente a punti, vale anche per imprese che svolgono servizi (di natura non intellettuale)?

Il nuovo art. 27 del dlgs 81/08 e l’art. 89 del medesimo testo di legge, letti in combinato disposto, sembrerebbero prevedere l’obbligo per imprese e lavoratori che lavorano nei cantieri mobili ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria di cui all’ allegato X.

Potrebbero, le imprese che svolgono altri tipo di servizi in questi cantiere, essere esonerati dalla patente oppure l’obbligo vige anche per loro?

Grazie!

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul contesto normativo in cui si inserisce la questione della patente a punti per le imprese che operano nei cantieri. Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), stabilisce le norme relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei o mobili.

L’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 riguarda la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre l’articolo 89 si concentra sui requisiti specifici per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. L’allegato X del medesimo decreto elenca le categorie di lavori edili o di ingegneria civile considerati.

La “patente a punti” a cui fai riferimento sembra essere un’espressione figurata per indicare un sistema di valutazione della formazione e della competenza in materia di sicurezza sul lavoro, piuttosto che una patente di guida con un sistema di punteggio letterale.

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro si applica a tutte le imprese e i lavoratori coinvolti in attività nei cantieri, indipendentemente dalla natura intellettuale o meno del servizio fornito. Questo significa che anche le imprese che svolgono servizi non intellettuali nei cantieri sono soggette agli obblighi di formazione e sicurezza previsti dalla legge, inclusi quelli relativi alla formazione specifica sui rischi e alle misure di prevenzione e protezione.

Non vi sono esenzioni specifiche per tipologie di imprese basate sulla natura del servizio fornito; ciò che conta è l’ambito di applicazione della normativa, che in questo caso include tutti i lavoratori e le imprese operanti in cantieri temporanei o mobili.

Esempio concreto: Un’impresa che fornisce servizi di pulizia in un cantiere edile è tenuta a rispettare le stesse norme di sicurezza e formazione previste per le imprese edili, compresa la formazione specifica sui rischi legati all’ambiente di lavoro in cui opera.

Conclusione sintetica: Le imprese che svolgono servizi di natura non intellettuale nei cantieri sono soggette agli obblighi di formazione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, senza esenzioni basate sulla tipologia di servizio fornito.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia: