Salve,
con la presente vi chiedo un chiarimento interpretativo circa l’applicazione del D.Lgs. 18/2023 (attuazione della Direttiva UE 2020/2184) in merito alla prevenzione del rischio Legionella per le piccole strutture ricettive.
Il caso specifico riguarda una struttura ricettiva extralberghiera (es. agriturismo o affittacamere) gestita dal solo titolare, priva di dipendenti o collaboratori equiparati.
Alla luce del nuovo quadro normativo, vi pongo i seguenti dubbi:
- Essendo la struttura priva di dipendenti, e quindi non soggetta alla redazione del DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sussiste comunque l’obbligo di redigere il Piano di Autocontrollo/Valutazione del Rischio Legionella in quanto “Edificio Prioritario” (Classe C, Allegato VIII del D.Lgs. 18/2023)?
- L’Articolo 14 del citato decreto fissa al 12 gennaio 2029 il termine per la prima valutazione e gestione del rischio per gli edifici prioritari. Si chiede se tale data rappresenti una moratoria totale sull’obbligo di possedere un piano di autocontrollo o se, nelle more di tale scadenza, restino vigenti gli obblighi di prevenzione e campionamento derivanti dall’Art. 4 (salubrità dell’acqua) e dalle Linee Guida Nazionali 2015, rendendo quindi la struttura già oggi sanzionabile in caso di controllo ispettivo (ASL/NAS).
- Quali sono le responsabilità immediate in capo al GIDI (Gestore dell’Impianto di Distribuzione Interna) per una struttura di minime dimensioni, e quali documenti minimi è tenuto a esibire oggi per dimostrare la diligenza nella prevenzione del rischio biologico?
In attesa di risposta ringrazio anticipatamente.
