L’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall’1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
- Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facolta’
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche’ le autorita’ indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative, tenendo conto delle rispettive specificita’, sono
definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra piu’ istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui
al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento.