Occupazione di suolo pubblico e posizione debitoria

Salve. Si può concedere o rinnovare l’occupazione di suolo pubblico a chi non paga la relativa tassa/canone da alcuni anni?
O prima va sanata la posizione debitoria?
Anche in questo caso se non si può, in quali responsabilità s’ìncorre se si rilascia l’atto di assenso?
In sostanza, escluso il periodo emergenziale per i p.e. e gli ambulanti, la posizione debitoria di alcuni anni condiziona o no il rinnovo dell’atto concessorio/autorizzatorio?

Grazie per le risposte

Consiglio di Stato n. 3055/2015

… in base ai principi di legalità e del buon andamento – ha comunque legittimamente applicato la norma regolamentare (art. 28, comma 5) che prevede tassativamente, per il caso di morosità nel pagamento del canone, la revoca della concessione, tipizzandola per l’ipotesi di «accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l’occupazione dell’area»…

… il mancato pagamento del canone è senz’altro idoneo a comportare il venir meno del rapporto concessorio , costituendo una violazione grave, che in concreto è stata anche reiterata nel tempo, rispetto alla quale la sanzione prevista appare non illogicamente graduata, tenuto conto del rapporto sinallagmatico esistente tra la concessione del bene pubblico ed il pagamento al Comune del relativo canone.

In altri termini, la Sezione ritiene che sia del tutto legittima una disposizione normativa che prevede l’esercizio del potere di revoca o di decadenza per il caso in cui il concessionario non paga il canone dovuto: altrimenti opinando, l’Amministrazione sarebbe esposta alle lungaggini tipiche della riscossione dei crediti non pagate, con lo sperpero del pubblico denaro e con la gestione da parte di soggetti che – proprio per tali lungaggini – continuerebbero ad utilizzare il bene pubblico senza effettuare il dovuto pagamento.

Non è infine condivisibile la tesi della parte appellante secondo cui il pregresso comportamento «tollerante» del Comune avrebbe comportato affidamento nel privato .


Meglio scriverlo nel regolamento dettagliando la procedura di revoca da attivare con ragionevolezza: avvio del procedimento, possibilità di sanare il debito / rateizzazione e, alla fine, revoca.

Generalmente è sempre richiamato negli atti di concessione che il mancato pagamento del canone concessorio comporta la decadenza dal titolo di godimento, similarmente alla perdita dei requisiti morali o professionali richiesti.

Laddove il clientelarismo costringa a mediare, si opta per richiedere l’erogazione di servizi di pubblica utilità per durata ovvero entità valutate di pari importo; eventualità comunque difficile da realizzare ovvero ottenere in molti casi.

Permettere il mancato pagamento di somme già di per se’ esigue, come di norma sono i canoni delle concessioni, costituisce un danno erariale, offrendo il godimento del bene pubblico senza ottenerne utilità.

Personalmente trasmetterei un ordinativo a conformarsi entro 30gg, oltre cui non rinnovare ovvero far decadere dalla concessione.