Occupazione di suolo pubblico, eludendo il Suap

Salve.
Vero è che le istanze per l’occupazione di suolo pubblico si formulano tramite portale suap?
Poichè il Suap istituito con Il DPR 160/2010 è ineludibile, cosa comporta aggirarlo?
L’istanza che elude il Suap può essere accolta o va’ rigettata?
Voglio dire l’Ufficio Commercio che è sottordinato al Suap può accogliere un’istanza non prodotta tramite detto portale?
Grazie per le risposte

No; le istanze sono presentate in base al regolamento comunale che norma tale specifica richiesta di concessione di suolo pubblico ovvero in base alle disposizioni operative del servizio comunale competente in merito.
Il problema pertanto sorge solo in capo al richiedente il suolo pubblico, dato che non otterrà la concessione di suolo pubblico richiesta laddove non si conformi per modalità di richiesta o documentazione alle disposizioni in essere.

Ciascun ufficio e servizio avrà proprie competenze e mansioni in base alle attribuzioni ed all’organizzazione degli uffici e servizi regolamentata dallo specifico ente locale; pertanto è incorretto generalizzare indicando un ufficio subordinato ad un altro, soprattutto considerando che molto più frequentemente a livello nazionale, in assenza di Servizi SUAP centralizzanti tutti i procedimenti, il SUAP gestisce il front-office a favore degli utenti e l’attività istruttoria delle istanze avviene in back-office da parte di ciascun ufficio con autonomia funzionale e mera connessione operativa ai fini della ricezione delle istanze.
Nel caso specifico, dipende pertanto quale sia l’ufficio competente in merito al rilascio di concessioni di suolo pubblico.

Scusami fammi capire.
Se quindi il comune emana un regolamento dove dice che tutto va fuori Suap ( autorizzazioni di P.S., commercio a posto fisso, commercio ambulante etc. ) va bene? Non è un elusione del DPR 160/2010?

consiglio di stato (parere su ricorso straordinario al PdR) n. 1683/2020:

Come correttamente rilevato dal Ministero dell’interno, con il ricorso si chiede in via principale l’annullamento di un atto di natura endoprocedimentale, emesso nell’ambito del procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento finale di competenza del responsabile del SUAP.
Deve essere al riguardo ricordato che, a mente dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010, “è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” e che, ai sensi del successivo art. 4, “1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente (…)”.
Ciò premesso, l’avversata nota del Comune, a ben vedere, costituisce un mero “parere” e, in quanto tale, è priva di autonomia decisoria e di spessore provvedimentale e, quindi, di una propria attitudine lesiva, in quanto si inserisce in più ampio procedimento destinato a concludersi con il rilascio (o il diniego) della licenza temporanea richiesta dall’interessato al SUAP.
Così riconosciuta la natura endoprocedimentale dell’atto, deve concludersi che esso non è autonomamente impugnabile…

Stai confondendo le fattispecie di istanza e tipologia attività.
La mera richiesta di concessione di Suolo Pubblico di cui al tuo quesito iniziale non è sottesa all’unificazione delle procedure mezzo SUAP, a cui invece sono esplicitamente sottese altre tipologie di attività.
L’avvio di attività commerciale su suolo pubblico, itinerante o meno, e le ulteriori casistiche da te richiamate sono altre fattispecie rispetto al quesito iniziale.
Pertanto è opportuno ti interfacci con l’ente locale di riferimento.