Buongiorno a tutti,
ho cercato di riassumere tutto quello che mi viene in mente riguardo a questo criterio di aggiudicazione, Professore mi può dire se è esatto e se ho dimenticato qualcosa?
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
In questa procedura, ai sensi dell’art 95 del dl 50/2016, l’affidamento viene fatto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo miglior rapporto prezzo/qualità; viene quindi dato un punteggio alla qualità del servizio o della prestazione oggetto del contratto, ovvero può essere dato un punteggio alla qualità ed un punteggio al prezzo; il punteggio economico, ai sensi del com. 10/bis di tale articolo, non può superare il 30%.
Nelle procedure affidate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si ha una commissione giudicatrice, articolo 77 del codice dei contratti, che è formata da un numero dispari di soggetti, non superiore a 5, scelti in base alla loro competenza, tra coloro che sono iscritti in un Albo presso ANAC, che lo gestisce e aggiorna; in caso di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 50/2016, e per lavori di importo inferiore al 1.000.000,00 € o per quelli che non presentano particolari complessità, i componenti della commissione, ai sensi dell’art 77, possono essere nominati tra personale interno della Stazione appaltante, tranne per la nomina del presidente (tale disposizione è stata sospesa con il decreto Sblocca Cantieri); la nomina di tale commissione avviene dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; la commissione peraltro valuta sia l’offerta tecnica che l’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto 50/2016, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si applica:
A) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
B) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
B-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Ai sensi dell’articolo 95 comma 12 del Dl 50/2016, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione del contratto nei confronti dell’operatore economico, qualora la sua offerta non rispetti gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro secondo quanto stabilito dall’articolo 30 comma 3 del dl 50/2016.