Offerte equivalenti

Nel caso di offerte equivalenti a seguito di una procedura negoziata è possibile indicare nel bando l’art. 77 del r.d. n. 827 del 1924, che prevede il sorteggio e/o la riedizione dell’offerta? Potrebbe valere lo stesso discorso nel caso di richiesta di preventivi e/o RDO, quali strumenti presenti su MEPA, che si sostanziano in affidamento diretto?
Il sorteggio può avvenire anche senza la presenza degli operatori?

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Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Nel contesto delle procedure di appalto, la gestione delle offerte equivalenti rappresenta una sfida che richiede soluzioni precise e conformi alla normativa vigente. La questione del ricorso al sorteggio o alla riedizione dell’offerta in caso di offerte equivalenti si colloca in questo ambito.

Teoria Generale del Diritto e Normativa di Riferimento:

La normativa principale che regola le procedure di appalto in Italia è il Codice dei Contratti Pubblici, istituito dal D.Lgs. 50/2016 e successivamente modificato, tra cui il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Questo codice stabilisce le regole per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, comprese le procedure da seguire in caso di offerte equivalenti.

L’articolo 77 del R.D. n. 827 del 1924, menzionato nella domanda, è una disposizione storica che prevedeva il sorteggio come metodo per risolvere situazioni di parità nelle offerte. Tuttavia, la normativa attuale in materia di appalti pubblici non prevede esplicitamente il ricorso al sorteggio come metodo di risoluzione delle offerte equivalenti.

Esempi Concreti e Applicazione:

Nel contesto attuale, le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, compresi quelli effettuati tramite Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforme come il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), devono seguire i principi e le regole stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici. Questo significa che, in caso di offerte equivalenti, l’ente appaltante dovrebbe valutare attentamente i criteri di aggiudicazione definiti nel bando o nella documentazione di gara per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Conclusione Sintetica:

L’uso del sorteggio per risolvere situazioni di offerte equivalenti non è una pratica comune o esplicitamente prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. Gli enti appaltanti dovrebbero piuttosto basarsi sui criteri di aggiudicazione stabiliti e, in caso di dubbi o situazioni particolari, consultare le linee guida ANAC o ricercare soluzioni che rispettino i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

Per quanto riguarda la presenza degli operatori durante il sorteggio, qualora fosse considerato ammissibile in circostanze eccezionali, sarebbe opportuno garantire la massima trasparenza e imparzialità del processo, possibilmente prevedendo la presenza degli operatori o assicurando adeguata documentazione e comunicazione del procedimento.

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Bibliografia:

Sì, è assolutamente possibile (e consigliabile) indicare l’art. 77 del R.D. n. 827/1924 nei bandi o nelle lettere di invito per le procedure negoziate, ed è un riferimento valido anche per gli affidamenti diretti su MEPA, con le dovute precisazioni operative.

Ecco una disamina dettagliata sui tre punti che hai sollevato.

1. Indicare l’art. 77 R.D. 827/1924 nelle Procedure Negoziate

Inserire il richiamo all’art. 77 è una best practice ancora validissima anche con il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Questa norma, infatti, non è stata abrogata e funge da meccanismo di “chiusura” del sistema in caso di parità (ex aequo).

Il funzionamento che andresti a richiamare è il seguente:

  • Step 1 (Miglioria): In caso di offerte identiche, si chiede ai concorrenti in parità (se presenti) di presentare un’offerta migliorativa.
  • Step 2 (Sorteggio): Solo se nessuno è presente, o se i presenti non vogliono migliorare l’offerta (o se anche le offerte migliorative risultano identiche), si procede al sorteggio.

Perché indicarlo: Specificare questa procedura nel bando evita contenziosi e paralisi. La giurisprudenza (es. TAR Veneto, TAR Marche) considera l’applicazione dell’art. 77 addirittura necessaria nelle gare al prezzo più basso (dove la miglioria è oggettiva), mentre è discrezionale (ma possibile) in quelle all’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV).

2. Applicabilità a Preventivi e RDO su MEPA (Affidamento Diretto)

Il discorso vale anche per le procedure su MEPA (RDO Semplice, RDO Evoluta, Trattativa Diretta) e per le richieste di preventivi che si sostanziano in un affidamento diretto.

Anche se l’affidamento diretto è meno formale di una gara, il principio di par condicio impone di avere un criterio per risolvere la parità.

  • Nelle RDO (Richieste di Offerta): Il sistema MEPA spesso non gestisce in automatico lo “spareggio” finale. Se ti trovi con due offerte allo stesso prezzo (o stesso punteggio), devi avere una regola per decidere.
  • Il consiglio operativo: Nella lettera di invito o nelle “Condizioni Particolari” della RDO, inserisci una clausola del tipo:

“In caso di parità di offerta (ex aequo), si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, richiedendo ai concorrenti in parità un’offerta migliorativa tramite piattaforma o PEC. In caso di ulteriore parità o assenza di riscontro, si procederà al sorteggio.”

Attenzione: Non confondere il divieto di sorteggio per la scelta degli invitati (art. 50 D.Lgs. 36/2023, che vuole la rotazione o criteri oggettivi) con il sorteggio per l’aggiudicazione in caso di parità, che invece è pienamente legittimo.

3. Il sorteggio può avvenire senza la presenza degli operatori?

No, di regola non dovrebbe. O meglio: la presenza è un requisito di trasparenza, ma oggi può essere intesa in senso “digitale”.

  • Il principio: Il sorteggio è un atto che deve garantire la massima trasparenza per evitare sospetti di manomissione. La “seduta pubblica” è la regola.
  • L’interpretazione dell’art. 77: La norma dice testualmente che la sorte decide “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente”. Questo implica che tu debba dare loro la possibilità di essere presenti (per poter eventualmente fare l’offerta migliorativa).
    • Se li inviti alla seduta (fisica o virtuale) e loro non si presentano, allora puoi procedere al sorteggio in loro assenza.
    • Se non li inviti affatto e fai il sorteggio “a porte chiuse” senza avvisare, la procedura è illegittima e facilmente attaccabile.

La soluzione pratica su MEPA: Non essendo sempre possibile convocare una seduta fisica per una RDO telematica, la prassi corretta è:

  1. Seduta Virtuale: Convocare una seduta “pubblica” tramite piattaforma (es. Teams, Zoom) inviando il link agli operatori in parità, durante la quale si effettua il sorteggio (magari usando un generatore di numeri casuali online condiviso a schermo).
  2. Miglioria via PEC: Prima del sorteggio, inviare una PEC/messaggio a sistema dando un termine (es. 24 ore) per inviare una miglioria segreta. Se nessuno migliora, si comunica la data del sorteggio.

Sintesi per il tuo bando/RDO

Puoi inserire questa dicitura per coprirti legalmente:

“In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77, R.D. n. 827/1924, mediante richiesta di miglioria. Qualora non siano pervenute migliorie o permanga la parità, l’aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio che avverrà in seduta pubblica (anche in modalità telematica).”