Omessa comunicazione di trasferimento all'estero

Buongiorno.
Due persone a fine locazione, sloggiano dall’abitazione, trasferendosi all’estero (Inghilterra) , senza darne comunicazione all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune.
Lo fà invece il proprietario che già aveva prodotto al Comune un contratto di locazione temporaneo di cinque mesi.
Nonostante ciò il comune non provvede a cancellare la residenza dei due soggetti presso l’abitazione cui sono sloggiati.
E’ corretto?
Grazie per le risposte

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione riguarda la gestione delle variazioni anagrafiche e la cancellazione della residenza per trasferimento all’estero. In linea generale, la normativa italiana prevede che sia compito del cittadino comunicare all’Ufficio Anagrafe del Comune ogni variazione relativa alla propria residenza o domicilio, compreso il trasferimento all’estero.

Teoria generale del diritto:
La normativa di riferimento per queste situazioni è il D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente), che stabilisce le modalità di iscrizione, variazione e cancellazione nell’anagrafe della popolazione residente. In particolare, l’art. 13 del D.P.R. 223/1989 prevede che il cittadino debba dichiarare il trasferimento di residenza all’Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal cambiamento.

Norme relative alla teoria:

  • D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente)
  • Art. 13 del D.P.R. 223/1989 per la dichiarazione di trasferimento di residenza

Esempio concreto:
Se due persone si trasferiscono all’estero e non comunicano tale variazione all’Ufficio Anagrafe, in teoria, rimangono iscritte all’anagrafe del Comune italiano presso l’ultima residenza nota. Il proprietario dell’immobile può segnalare la situazione all’Ufficio Anagrafe, ma formalmente non può richiedere la cancellazione anagrafica degli inquilini. Tuttavia, il Comune, a seguito di accertamenti, può procedere d’ufficio alla cancellazione per irreperibilità se non riesce a contattare gli interessati.

Conclusione sintetica:
Non è automaticamente corretto che il Comune cancelli la residenza dei due soggetti sulla base della sola comunicazione del proprietario dell’immobile. Tuttavia, il Comune può avviare accertamenti e, se risulta evidente l’assenza dei soggetti e l’impossibilità di contattarli, può procedere alla cancellazione per irreperibilità.

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Bibliografia: