Omologazione apparecchiature per il rilievo automatico delle infrazioni sulle corsie riservate

Salve.
Com’è noto le multe per eccesso di velocità non sono valide se l’ Autovelox non è stato « omologato », ma solo « approvato ». Lo stabilisce la Cassazione, con l’ordinanza 10505/2024 del 19 aprile, che ritiene illegittima la prassi finora applicata per l’accertamento delle violazioni.
Ciò premesso mi chiedo se i rilievi fatti dalla suprema corte riguardino anche le apparecchiature in oggetto.
Grazie per le risposte.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione dell’omologazione e dell’approvazione degli autovelox è un tema centrale nel diritto amministrativo, in particolare nel contesto delle sanzioni per violazioni del codice della strada. La distinzione tra “omologazione” e “approvazione” è fondamentale per determinare la validità delle multe per eccesso di velocità.

Teoria generale del diritto:
L’omologazione è un processo attraverso il quale un’autorità competente verifica e certifica che un determinato dispositivo o sistema soddisfi specifici standard tecnici e di sicurezza. L’approvazione, invece, può riferirsi a un processo meno rigoroso di valutazione o a un’approvazione temporanea o condizionata.

Norme relative alla teoria:
Le normative che regolano l’uso degli autovelox e la loro omologazione/approvazione sono principalmente contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e nelle relative normative di attuazione. Inoltre, le decisioni della Corte di Cassazione forniscono interpretazioni autorevoli su come queste norme debbano essere applicate.

Esempio concreto:
Se la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 10505/2024 del 19 aprile, ha stabilito che le multe per eccesso di velocità non sono valide se l’autovelox non è stato “omologato”, ma solo “approvato”, ciò significa che per la legittimità delle sanzioni è necessario che l’apparecchiatura abbia superato un processo di omologazione che ne certifichi la conformità agli standard previsti.

Conclusione sintetica:
Le apparecchiature di rilevamento della velocità, per essere utilizzate validamente ai fini della contestazione di infrazioni, devono essere omologate secondo le procedure e gli standard previsti dalla normativa vigente. La distinzione tra omologazione e approvazione è cruciale e le decisioni della Corte di Cassazione in materia chiariscono che solo le apparecchiature omologate possono fondare sanzioni valide per eccesso di velocità.

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Bibliografia:

In relazione ad un ricorso presentato a seguito del superamento del limite di velocità accertato tramite autovelox, per la prima volta la Suprema Corte ha specificato che esiste una differenza sostanziale – sotto il profilo tecnico – tra “omologazione” ed “approvazione” dell’apparecchiatura, confermando quindi la sentenza di appello del Tribunale che aveva annullato il verbale.

La tua domanda è invece riferita ad un’apparecchiatura differente dall’autovelox, cioè ad una apparecchiatura utilizzata per il rilievo automatico delle infrazioni sulle corsie riservate.

Il principio dovrebbe essere lo stesso.

La lett. g) del comma 1-bis dell’art. 201 dispone che la contestazione immediata non è necessaria per “rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (…)”.

L’espresso richiamo ai “dispositivi omologati” lascia facilmente immaginare che il medesimo ragionamento attuato dalla Corte di Cassazione in relazione agli autovelox possa essere utilizzato per argomentare un eventuale ricorso anche contro quest’altro tipo di violazioni, se il verbale fosse notificato senza contestazione immediata, qualora accertate con dispositivi non omologati.