Operatore del benessere (indirizzo acconciatura)

Salve a tutti,

vorrei porre una domanda riguardo la qualifica di “operatore del benessere (indirizzo acconciatura)” presente in un attestato prodotto per una pratica ricevuta per l’apertura di un acconciatore (a Roma).

La situazione è molto delicata perché non avendo risposto alla nostra richiesta di conformità ho annullato la pratica (con D.D.) e hanno presentato nuova SCIA con l’attestato precedente+ estratti INPS per provare gli anni di esperienza pensando di risolvere.

Per esperienze passate questa dicitura di “operatore del benessere” (presente anche per estetisti) equivale al livello “EQF 3” della certificazione europea.
E appunto questo livello non permette di esercitare in proprio l’attività (o essere responsabile tecnico) ma solo di essere un dipendente qualificato.
Ma il problema è che l’attestato di cui parlavo prima è del 2013 e indica solo “operatore del benessere” senza alcun riferimento al livello EQF.

Nell’attestato prodotto si fa riferimento ad un corso effettuato dal 16/9/2010 al 26/6/2013. di 3150 ore.(sulla questione delle ore ci torno dopo)
Quindi un corso triennale considerando i cicli scolastici

Le legge 174/2005 sugli acconciatori dice
" Per esercitare l’attivita’ di acconciatore e’ necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di
due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della
durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;

verrebbe da pensare che il corso essendo di 3 anni sia sufficiente per l’esercizio d’impresa (ma comunque la legge non indica la durata del “corso di specializzazione”) ma ricercando esempi tra i corsi offerti da scuole e centri di formazione molti fanno corsi triennali di un monte ore simile (circa 3000) indicando che si otterrà una qualifica di “operatore del benessere” (EQF3) e indicando chiarimente che il corso permette in seguito di fare un altro anno corso di specializzazione per avere la qualifica di tecnico dell’acconciatura e possibilità di esercizio di impresa.
La stessa scuola dell’istante in altre regioni offre lo stesso corso con la stessa qualifica e indicazione (di possibilità di corso di specializzazione)
Ma purtroppo nel Lazio non esiste più e non posso chiedere chiarimenti.

Vorrei contestare/spiegare tutto ciò al commercialista che ha seguito la pratica ma non trovo da nessuna parte una definizione ufficiale di “operatore del benessere” a livello normativo, né chiarimenti o circolari di camera di commercio, Mise o altri enti ma solo esempi di varie scuole di cui parlavo prima.

Leggendo bene la legge e varie linee guida/spiegazioni presenti in ufficio secondo me per “apparrare” la situazione l’utente avendo 1 anno di esperienza professionale “nell’arco di due anni” (come da legge) potrebbe fare il solo “esame tecnico-pratico”, che le scuole noto chiamano “esame diretto”
Ma il commercialista ci contesta che la sua cliente ha fatto tre anni e che ha già svolto l’esame, perché nell’attestato prodotto dice “ha superato l’esame finale in data:”
Il mio dubbio è che le scuole facciano corsi triennali ma che in realtà coprono solo i due anni indicati nella legge non comprendendo il “corso di specializzazione”

Chiedo scusa per la lungaggine del messaggio ma volevo chiarire bene tutti i punti essendo una cosa delicata.

Vi sarei grati se avessi consigli o altre indicazioni che io non sia riuscito a trovare.

Grazie mille

Claudio.

Qua trovi gli standard formativi della regione Lazio: Regione Lazio | Deliberazione Giunta Regionale n. 291 del 21/05/2019

Il percorso EQF livello 3 non per l’esercizio autonomo. Per questo occorre il livello 4

Effettivamente non comprendo il perché di tutte quelle ore. Se vedi le schede sono meno.

In ogni caso, concordo che si si aggiunge l’esperienza, occorrerebbe poi l’esame teorico-pratico come “esterno”.

Anche se non è il tuo caso perché la scuola non c’è più, cito, in via generale, il principio generale del DPR 445/2000 e legge 241/90 che vuole che a fronte di una dichiarazione, la PA debba verificare d’ufficio potendo chiedere al privato solo gli elementi indispensabile per il controllo. Sei sicuro di non poter contattare la scuola anche fuori regione, magari hanno una banca dati da consultare