Opere edilizie ante 1967 e stato legittimo: le prove del privato invertono l’onere sul comune | Articoli | Ingenio https://search.app/8Hoo7t4G2peGiFgDA
Opere Edilizie Ante 1967 e Stato Legittimo: Le Prove del Privato Invertono l’Onere sul Comune
CONTENUTO
Le opere edilizie realizzate prima del 1° settembre 1967, in aree al di fuori dei centri abitati, possono essere considerate legittime anche in assenza di un titolo abilitativo edilizio. Tuttavia, per dimostrare lo stato legittimo di tali opere, il privato è tenuto a fornire prove concrete e rigorose. Questo articolo analizza le norme vigenti e le tipologie di prove necessarie per attestare la legittimità di opere edilizie antecedenti al 1967.
Normativa
La legge 1150/1942 stabiliva l’obbligo di richiedere una licenza edilizia per nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche o demolizioni all’interno del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri abitati. Con la legge 765/1967, tale obbligo è stato esteso a tutto il territorio comunale, comprese le zone extraurbane. Pertanto, prima del 1° settembre 1967, la realizzazione di nuove costruzioni al di fuori dei centri abitati non necessitava di permesso di costruire.
Prove del Privato
Per dimostrare la legittimità di un’opera edilizia realizzata prima del 1967, il privato può avvalersi di diverse tipologie di prove:
- Aerofotogrammetrie: Immagini aeree che attestano la presenza dell’opera in un periodo antecedente alla Legge Ponte.
- Foto e risultanze catastali: Documenti che dimostrano l’esistenza dell’opera prima del 1967.
- Dichiarazioni sostitutive di fatto notorio: Attestazioni che confermano la risalenza dell’opera.
- Mappe catastali: Documenti che collocano l’opera nel periodo precedente alla Legge Ponte.
Onere della Prova
L’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo grava sul privato. Se quest’ultimo fornisce prove sufficienti per dimostrare che l’opera risale a prima del 1967, il comune è tenuto a presentare elementi di prova contraria. In assenza di tali elementi, l’ordinanza di demolizione deve essere annullata per difetto di istruttoria.
Esempi Giurisprudenziali
La sentenza 2471/2024 del Tar Salerno ha evidenziato come le prove presentate dalla ricorrente non siano state ritenute sufficienti per dimostrare la risalenza dell’opera. Nonostante la presentazione di un’autorizzazione edilizia del 1994, aerofotogrammetria del 1986, copia dell’accatastamento e fotografie, il comune ha considerato tali prove inadeguate.
CONCLUSIONI
Per dimostrare lo stato legittimo di opere edilizie realizzate prima del 1° settembre 1967, il privato deve fornire prove concrete e rigorose. Se il comune non riesce a presentare elementi di prova contraria, l’ordinanza di demolizione deve essere annullata.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
I dipendenti pubblici e i concorsisti devono essere consapevoli dell’importanza di una corretta istruttoria nelle pratiche edilizie. È fondamentale valutare con attenzione le prove fornite dai privati e garantire che le decisioni siano supportate da evidenze concrete, evitando così possibili contenziosi.
PAROLE CHIAVE
Opere edilizie, stato legittimo, onere della prova, legge 1150/1942, legge 765/1967, aerofotogrammetrie, giurisprudenza.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 1150/1942
- Legge 765/1967
- Sentenza TAR Salerno n. 2471/2024
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