Orari di somministrazione bevande alcoliche

Salve
Il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare 10/9/2018, n. 331482, circoscrive l’ambito di applicazione dell’articolo 14-bis della legge n.125 del 2001 rispetto all’attività di somministrazione alcolici negli spazi concessi per dehors su suolo pubblico. Il Ministero ritiene che i dehors per la loro natura concessoria non possono essere assimilate a pertinenze dei pubblici esercizi e pertanto il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00 è valido all’interno di dette strutture, inoltre circa l’applicazione di una norma regolamentare diversa si ritiene che trattasi di materia attinente la sicurezza pubblica e quindi non derogabile con regolamento comunale.
Ciò posto chiedo di sapere se tale circolare sia tuttora vigente e se effettivamente i pp.ee. all’interno di detti dehors o spazi pubblici in concessione non possono somministrare alcolici pena sanzione amm.va da 2000 a 12000 euro.
Grazie

Mi pare una circolare ampiamente disapplicata…
Se escludiamo i dehors (come vorrebbe il ministero), quali sarebbero le pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati ex art. 86 del tulps, collocate su spazi o aree pubblici, in cui sarebbero invece consentite la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 24?

Ogni tanto Il MiSE prende una cantonata. Già nel vecchio forum evidenziammo:

La ratio delle norma è circoscrivere la somm.ne degli alcolici negli esercizi di somm.ne. La superficie di somm.ne può essere interna o esterna ma sempre quella è.

Cioè, ritieni sbagliata l’interpretazione della risoluzione Mise e quindi non consideri vietata la somministrazione nei dehors nell’intervallo 24-07?
non trovo il collegamento al vecchio forum…

Sì, il MiSE, a parere mio, si è incartato. Pensa al ristorante che nella veranda su AAPP deve interrompere la somministrazione del vino mentre un metro più in là, nella veranda su superficie privata, può continuare a farla. Il MiSE non ha beccato la ratio della legge. E’ logico che si tratta della solita supericie di somministrazione che connota lo stesso esercizio di somministrazione