Orario attività bar tipo "B"

Buongiorno.
Può un bar, in pieno centro abitato, rimanere aperto h 24 anche per ciò che concerne gli spazi pubblici concessi all’aperto, che nel caso di specie sono: marciapiede, parte della carreggiata e parte di piazza prospiciente (lato opposto)?
Non è implicito che così è fonte di disturbo alla quiete pubblica a causa del vocio, schiamazzi e urla degli avventori che occupano lo spazio all’aperto o che permangono nelle immediate adiacenze andando di tanto in tanto a fare acquisti nel locale, aperto sino al mattino?
Può lo stesso bar rimanere aperto h 24, anche in vigenza di ordinanza del 2006 che ne impone chiusura ad un determinato orario, fissando i limiti di apertura minimi di 8 ore e massimi di 18 ore, nell’arco temporale 5:00 - 24:00 (periodo invernale) e 5:00 2:00 (periodo estivo)?
Grazie per la risposta

Si deve innanzitutto dire che il bar, di per se, non incontra più alcuna limitazione oraria all’esercizio della propria attività.
Ciò per effetto di vari provvedimenti legislativi che a partire dal 2012, hanno disposto che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
E’ stato anche autorevolmente sostenuto (circolari del MI.S.E e credo anche la stessa Corte Costituzionale) che le Regioni e i Comuni dovevano procedere all’adeguamento delle proprie disposizioni legislativo o regolamentari in materia; pertanto il bar in questione può rimanere aperto H24 ed osservare gli orari che vuole anche in vigenza dell’ordinanza del 2006, che deve ritenersi ormai superata.

Va da se che la liberalizzazione dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande può comportare le problematiche di disturbo della quiete pubblica che tu evidenzi, ma dette problematiche non devono essere risolte vietando al bar l’esercizio dell’attività , ma adottando specifici provvedimenti ad hoc volti a tutelare la quiete ed il riposo delle persone.
Sotto questo profilo, credo che il Sindaco possa intervenire con apposita ordinanza da adottare ai sensi dell’art. 50 del TUEL, oppure che si possa intervenire a livello di regolamento acustico o di esercizio delle attività rumorose.
Per quanto concerne le concessioni per occupazione di suolo pubblico, niente vieta che possa essere stabilita una durata massima sino alle ore 24:00 (ad es. nel mio comune la tariffa prevista per le occupazioni è sino alle ore 24:00).

Scusa ma è un prendersi in giro.
Sappiamo bene che poi di fatto queste liberalizzazioni non fanno altro che produrre malamovida (in tutti i sensi).
Ma in nome dell’economia tutto è lecito e si può fare.
In realtà nessuno vuole vietare l’attività ma solo limitarla e solo su dehors.
Autorizzare l’uso dei dehors h 24, nei centri abitati, vuol dire dare nocumento agli altri.
Che tipo di ordinanza si dovrebbe adottare se non quella di limitare l’orario dell’attività in relazione all’ubicazione della stessa?
Non c’è l’arpa che ti misura i decibel ogni volta ce ne bisogno, né si possono interessare ogni volta le forze dell’ordine. La questione va meglio disciplinata.
Non farlo determina un autentico sopruso nei confronti di tutte quelle persone che devono subire una vera e propria violazione di domicilio legalizzata.
In tale contesto, pertanto, dire che il domicilio è inviolabile è una menzogna.
Dimenticavo credo che la risposta più concreta e leale da dare a chi si lamenta e subisce sia quella di dirgli: cambia casa o vendi e vai altrove perché qui non trovi ne soluzioni né giustizia.

Mi associo a Nicola. Dettare condizioni sull’uso del suolo pubblico si può anche fare: in teoria non sono orari di esercizio ma condizioni concessorie (comunque da vedere “se” e “come”). Limitare gli orari di esercizio è impossibile farlo in modo generico come prima del 2012. L’atto comunale avrebbe vita breve se impugnato. La PA può limitare ma motivando in modo puntuale e circostanziato mettendo in luce dati oggettivi.

Art. 50 commi 7 e 7bis TUEL no?

Il 7-bis è un’ipotesi recente adotatta proprio per facilitare il lavoro della PA nel senso che dicevi tu e a fronte della generale liberalizzazione degli orari. Il comma 7, di fatto, è quasi inapplicabile relativamente al commercio se non tramite una motivazione assai dettagliata, oggettiva e circostanziati ad ambiti particolari

Se questo no si può fare altro va motivato dettagliatamente, la domanda è perché a subire devono essere sempre i cittadini?
Dalle mie parti, pensate ,ci sono turisti che dopo aver preso casa per l’estate l’hanno dovuta lasciare, senza alcun rimborso.
Ma cosa c’è più grave di una violazione di domicilio? Non è sufficiente tale motivazione?
ll dato innegabile è che la maggior parte delle persone che si trovano ad avere in c.a., una casa acquistata con tanti sacrifici, si ritrovano nelle circostanze di subire, per altrui colpe, un sensibile deprezzamento e costretti a svendere.
Come già detto è una vera e propria ingiustizia nascente da azioni illecite altrui che una società che si vanta essere di diritto non può permettersi. - Se lo fà è una vergogna.
Tornando a ripetermi credo che la problematica vada meglio disciplinata contemperando le esigenze di entrambe le categorie di soggetti ma nello stesso tempo richiamando ad una maggiore coscienza civile ed osservanza delle norme.
Credo che un commerciante abbia il diritto di lavorare e magari anche di diventare ricco ma nel contempo deve rispettare gli altri quando il suo agire lede i diritti altrui, mettendone in pericolo non solo i propri averi ma anche e soprattutto la salute.

Sei entrata in uno dei problemi più annosi delle Amm.ni comunali. Trovare un compromesso è difficile, sia a livello legale (cadere in atti illegittimi è molto facile) che a livello politico (riposo vs vitalità dei centri storici).

Puoi vedere degli esempi. Guarda il lavoro di Bergamo: https://www.comune.bergamo.it/sites/default/files/Atti/comune-bergamo-regolamento-011.pdf
e vedi qua una sentenza che interessato questo regolamento: RUMORE: legittimo regolamento e ordinanza del Comune - SENTENZA

Ottimo il lavoro di B


ergamo; c’è da aggiungere alla lista, anche questa nuovissima sentenza del Tar che limita anche l’uso dei chioschi utilizzati per la somministrazione di bevande alcoliche e suprealcoliche.