Orario massimo musica consentito - toscana

Buonasera,

avrei cortesemente bisogno del vostro prezioso supporto.

Inizieranno gli eventi estivi….sia privati (cerimonie, feste ecc…) che pubblici (serate musicali, degustazioni ecc…). Qual’è la normativa attuale che disciplina l’orario massimo consentito per fare musica ad alto volume al fine di tutelare la quiete notturna?

Il mio Comune disciplina la materia con ordinanza sindacale datata 2001, sarebbe opportuno aggiornarla oppure si potrebbe procedere anche con Deliberazione Consiliare?

D’altra parte, pare anche illogico regolamentare una materia per la quale vi sono già dei limiti acustici? Fermo restando la possibilità dell’Istante di chiedere deroga al Sindaco.

Grazie mille.

Elisa

Vedo che scrivi dalla Toscana. La questione sarebbe lunga, troppo per il forum, puoi approfondire con:

  • Legge n. 447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico;
  • DPCM 14/11/1997 - determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
  • DPR n. 227/2011 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese…;
  • LR n. 89/1998 - Norme in materia di inquinamento acustico;
  • DPGR n. 2R/2014 – Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89;
  • DGR n. 857/2013 - Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico…;
  • d.lgs. n. 222/2016 – vedi tabella delle procedure, sia quelle specifiche ambientali che quelle correlate ad altra attività (es. musica nei pubblici esercizi)
  • DGR n. 490/2014 – linee guida su esposti, procedure ecc. (non è una norma vera e propria ma è rappresenta uno strumento operativo molto utile)

Poi devi aggiungere il Piano Comunale di Classificazione Acustica e il regolamento comunale.


In sintesi

  • le normali attività umane afferenti all’esercizio di un’attività produttive devono rispettare dei limiti. La V.I.A. serve a verificare proprio questo e il nullaosta indicato dall’art. 8, comma 6 della legge n. 447/95 non serve come abilitazione al superamento dei limiti ma come attestazione di verifica che gli accorgimenti messi in atto siano davvero sufficienti al rispetto delle soglie. Da natare che nella LR n. 89/1998 il nullaosta non è nemmeno riportato.

  • Prima del 2011, la VIA era necessaria per l’avvio di ogni attività (art. 8, comma 4), dopo il 2011 talune attività non devono presentarla, altre possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva – vedi DPR n. 227/2011

  • Talune attività temporanee possono essere esercitate anche in deroga ai limiti legali ma, per questo, occorre un’autorizzazione comunale (lavori pubblici / eventi e simili). Sul punto vedi l’art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447/95: l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, (NDR limiti assoluti e differenziali di cui al DPCM 14/11/97) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

  • Dal 2011, con il DPR n. 227/2011 e poi a seguito della tabella di cui al d.lgs. n. 222/2016 si può ritenere che il significato della congiunzione “anche” sia venuto meno: l’autorizzazione occorre solamente per l’esercizio di un’attività in deroga (la cosa è dibattuta) ma non per eventi o atività che rispettano i limiti. Il tutto è da sbrogliare in un regolamento comunale in appendice alla zonizzazione.

  • L’autorizzazione in deroga, ai sensi del DPGR 2R/2014 può essere “semplificata” oppure “non semplificata”. La prima concerne il rispetto di condizioni predeterminate, la seconda è “open” e necessita di parere ASL. Il comune giudicherà caso per caso (vedi il DPGR). Non esiste un orario massimo ma il rispetto o meno dei limiti e la possibilità di derogare tali limiti con un’autorizzazione che prescrive i tempi e i valori di superamento.

Per concludere, meglio un regolamento del consiglio e i relativi atti in capo al dirigente

Dott. Maccantelli un chiarimento per cortesia: un p.e. che effettua intrattenimento musicale deve necessariamente presentare la Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato, o, se ritiene di rispettare comunque i limiti del piano acustico di zona, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva da parte del titolare gestore? Grazie

la cosa è dibattuta. In Toscana la DGR 857/2013 dispone che la dichiarazione sostitutiva deve indicare gli estremi della VIA: data, nome del redattore. Io (anche fuori Toscana) concordo con questa impostazione dato che la verifica della pressione sonora può essere fatta solo da un tecnico iscritto all’albo regionale. Un esercente non può asseverare (pensa a quello che accede in edlizia). O allega la VIA o dichiara che un tecnico, tramite una VIA che riguarda effettivamente quella fattispecie, ha verificato la situazione (alla fine può allegare la VIA).

La cosa si risolverebbe con un reg. comunale che dettasse in modo preciso l’adempimento procedurale. Magari per fattispecie minori basta la dichiarazione sostitutiva nel modo anzidetto ma per altre situazioni occorre la VIA allegata perché il servizio ambiente deve valutare la questione in modo tecnico prima di autorizzare in deroga

Grazie mille. In effetti la questione è spinosa e le norme comunali sono vaghe, imprecise e piuttosto datate. E con la stagione estiva e la ripresa post covid… C’è molto fermento… Cercheremo di regolarci caso per caso.