Ordinananza contingibile urgente per degrado ambientale urbano

Buongiorno, come Corpo di Polizia Locale (nel quale il Com.te corrisponde al Dirigente) , ci troviamo spesso ad affrontare situazioni di degrado urbano ( terreni e/o edifici abbandonati nei quali causa la mancata manutenzione del verde privato, proliferano insetti, roditori, serpenti): ciò determina un allarme sociale da parte dei vicini che segnalano suddette situazioni ai nostri Uffici.
Dal canto nostro agiamo nel seguente modo: Sopralluogo sul posto, sanzione ai proprietari ( regolamento comunale oppure CDS se il verde invade la strada ecc…). In taluni casi tuttavia i proprietari di suddetti terreni risultano irreperibili, perciò suddette situazioni di degrado restano irrisolte da anni.
Chiedo quindi: può il Sindaco o il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, emanare un’ ordinanza contingibile e urgente affinchè i proprietari dei terreni degradati provvedano alla pulizia dell’area? Occorre che via sia anche la relazione asseverativa, comprovante rischio per igiene /salute pubblica di un Ufficiale Sanitario ASLL, oppure basta il parere del sindaco o dirigente?
Inoltre: se i proprietari dei terreni, nonostante l’ordinanza, non provvedono alla pulizia dei terreni degradati può il Comune entrare in suddette proprietà ( che risultano recintate ) e provvedere alla pulizia dell’area, accollando poi le spese dell’intervento ai proprietari?

Grazie

Alberto Righetto

Se il vostro regolamento comunale non prevede in questi casi l’emissione di un’ordinanza specifica, occorrerà cercare la soluzione altrove.
L’art. 50/5° comma del TUEL prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare ordinanze contingibili ed urgenti “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio , dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…”.
Potrebbe trattarsi anche di casi di “igiene pubblica”, citati dal primo periodo del comma 5, per cui direi che nel vostro caso lo strumento per agire potrebbe essere quello.

L’importante è che la motivazione dell’ordinanza sia adeguata e ben circonstanziata e che la stessa riassuma le vicende di un’istruttoria approfondita, dalla quale emergano la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica e per l’igiene, i tentativi fatti dalla p.a. per avvisare i proprietari anche attraverso la contestazione di violazioni previste dal vostro regolamento e l’impossibilità di risolvere la situazione con gli strumenti dell’ordinaria amministrazione.

In caso di ricorso, un’ordinanza basata solo sul parere del sindaco o del dirigente potrebbe soccombere…
Trattandosi di una situazione di pericolo per l’igiene pubblica, a mio giudizio sarebbe molto più opportuno che l’ordinanza basasse i suoi presupposti su una dettagliata relazione di ASL. In molti casi, anzi, è la stessa relazione ASL che chiede al sindaco l’adozione di un’ordinanza.

Gli atti impositivi della p.a. godono del potere di “esecutorietà”, previsto dall’art. 21-ter della legge 241/90 (che in realtà non dice molto sulle modalità pratiche, se non che l’esecuzione coattiva deve essere preceduta da una diffida ad adempiere rivolta al destinatario dell’ordinanza).
Ovviamente nell’ordinanza dovrà essere specificato che in caso di inottemperanza si procederà coattivamente alla cosiddetta “esecuzione in danno” dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.