Buongiorno scusate. Ma se è stata emessa ordinanza di chiusura di un pubblico esercizio e questo invece rimane aperto è prevista qualche sanzione amministrativa o penale? Oltre alla chiusura coattiva?
Ringrazio
Ordinanza di Chiusura di Pubblico Esercizio: Normativa e Procedure
CONTENUTO
L’ordinanza di chiusura di un pubblico esercizio, come bar o ristoranti, è uno strumento di intervento amministrativo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute pubblica. Tale provvedimento può essere emesso dal Sindaco o da un dirigente comunale in caso di violazioni delle normative igienico-sanitarie, amministrative o penali. Un esempio tipico è l’esercizio di attività commerciali itineranti senza la necessaria autorizzazione.
Secondo il D.Lgs. 114/1998, articolo 28, è obbligatoria l’autorizzazione regionale o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per il commercio itinerante. In caso di violazioni, le sanzioni possono variare da 2.582 a 15.493 euro, accompagnate dalla possibilità di sequestro e confisca di merce e attrezzature. Inoltre, la Legge 689/1981, articolo 13, stabilisce le modalità per la redazione di verbali di ispezione, accertamento e custodia.
È importante notare che il mancato rispetto di un’ordinanza di chiusura non costituisce reato se contestato immediatamente, ma può comunque comportare sanzioni amministrative. La notifica della violazione deve essere effettuata al responsabile, e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può imporre impegni obbligatori per garantire la conformità alle normative.
Recentemente, si sono registrati casi di chiusura di scuole e altri pubblici esercizi per emergenze sanitarie, evidenziando l’importanza di tali provvedimenti per la tutela della salute pubblica.
CONCLUSIONI
L’ordinanza di chiusura di un pubblico esercizio rappresenta un’importante misura di protezione della comunità. È essenziale che i gestori di attività commerciali siano a conoscenza delle normative vigenti e delle conseguenze delle violazioni, per evitare sanzioni e garantire un servizio sicuro e conforme.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le procedure e le normative relative alle ordinanze di chiusura è cruciale. La conoscenza di tali aspetti non solo facilita l’adempimento dei propri doveri, ma contribuisce anche a una gestione più efficace delle emergenze e delle violazioni nel settore pubblico.
PAROLE CHIAVE
Ordinanza di chiusura, pubblico esercizio, Sindaco, D.Lgs. 114/1998, L. 689/1981, sanzioni amministrative, autorizzazione commerciale, igiene e sicurezza.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 114/1998, art. 28
- L. 689/1981, art. 13
- AGCM, comunicazioni ufficiali
- Normative locali e regolamenti comunali pertinenti.

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Per inquadrare correttamente la situazione, bisognerebbe innanzitutto conoscere le ragioni dell’ordine di chiusura del pubblico esercizio: qual è la norma violata?
Se è relativa alla mancanza di SCIA/autorizzazione, la legge regionale (che però non conosco nel caso specifico della Puglia) dovrebbe richiamare la sanzione di cui all’art. 17-bis, comma 1, del TULPS (in relazione alle disposizioni dell’art. 86 TULPS). Sanzione a cui consegue la procedura sanzionatoria accessoria di cui all’art. 17-ter TULPS, che al comma 3 prevede l’ordine di cessazione dell’attività svolta in difetto di titolo abilitativo.
Il comma 5 del medesimo articolo 17-ter dovrebbe dare la risposta al tuo quesito: “Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.”
Marco buongiorno. E’ per mancanza di agibilità del locale
L’inosservanza dei criteri di sorvegliabilità in un pubblico esercizio, laddove è richiesto il rispetto delle norme di cui al D.M. 564/1992, è sanzionata ai sensi degli artt. 9 e 17-bis, comma 2, del TULPS.
Sanzione a cui consegue la procedura sanzionatoria accessoria di cui all’art. 17-ter TULPS, che al comma 3 prevede in questo caso - trattandosi di violazione delle prescrizioni - la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. (Mi pare che la stessa cosa sia sostanzialmente ribadita anche dall’art. 61, comma 8, della vostra L.R. 24/2015)
Quindi è sempre il comma 5 del medesimo articolo 17-ter a dare la risposta al tuo quesito: “Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.”