Buonasera, nel caso di emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla messa in sicurezza di un edificio collabente a rischio di crollo, quale ufficio deve dare supporto al Sindaco per la redazione dell’atto: Polizia Locale o Ufficio Tecnico?
Grazie
Buonasera,
io a priori non vedo la competenza del Sindaco in una situazione del genere, nemmeno leggendo l’art 50 e l’art 54 del D.lgs 267/00.
Piuttosto ritengo opportuno l’intervento congiunto dell’ufficio tecnico e della polizia locale per le rispettive competenze.
Vincenzo
Ho dimenticato di precisare che il rudere lambisce una pubblica via, con evidente pericolo per la circolazione, per questo ho pensato ad un’ordinanza
La circolazione di una via pubblica non è competenza dell’organo politico ma bensì del Dirigente della Polizia locale che sicuramente richiede l’intervento dell’ufficio tecnico.
Nulla toglie, come spesso accade, che il Sindaco intervenga anche se le competenze sono al limite.
Il corretto modus operandi( secondo me) sarebbe:
Chiudere la strada o limitarne la circolazione
Delimitare l’abitacolo
Contattare il proprietario(sempre che si tratti di proprietà privata)
Adempimenti ufficio tecnico.
Vincenzo
Grazie per la sua gentile risposta
Non sono d’accordo.
Se l’edificio collabente costituisce un grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica (intesa come “minaccia all’integrità fisica della popolazione” e non come “problema di viabilità”), è il sindaco ad emettere l’ordinanza di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 54/4° comma del D.L.vo 267/2000.
Ovviamente – trattandosi di una materia eminentemente tecnica - lo farà basandosi innanzitutto su una relazione dell’Ufficio Tecnico; solo in second’ordine, nel caso potrebbe essere utile ANCHE una relazione della Polizia Locale per quanto riguarda eventuali altri aspetti.
Meglio non trovarsi d’accordo… motivo di confronto…
Art.54 co 4 del TUEL, personalmente lo interpreto in un altro modo ovvero che il palazzo sia caduto e non che sia un pericolo.
Vincenzo