Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato

Buongiorno
un esercizio di vicinato per il settore alimentare ha presentato la SCIA di inizio attività per il quale è stata richiesta integrazione documentale per carenza della planimetria di verifica dei requisiti igienco-sanitari.
Trascorso il termine assegnato non è stato prodotto nulla ed è stato avviato il procedimento per archiviazione della SCIA. La Polizia Locale ha elevato un verbale per assenza di titolo, pervenuto il verbale al mio Ufficio Commercio ho predisposto Ordinanza di cessazione e chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 114/1998. La mia domanda è se l’art. 22 appena citato è il riferimento normativo corretto, poichè il testo unico del Commercio della Regione Umbria 10/2014, stabilisce che il Comune dispone la chiusura nel caso in cui vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nello stesso testo unico.
Grazie per la collaborazione

Non sono d’accordo sull’operato. L’Amm.ne comunale NON PUO’ chiedere la planimetria. Con l’approvazione della modulistica unificata, vedi qua: Modulistica unificata e standardizzata - Italia Semplice
Che anche la tua regione ha ratificato, è stato sancito che la SCIA per esercizi di vicinato e la notifica sanitaria non prevedonoo allegati tecnici. Aver chiesto una planimetria è stato un piccolo abuso che puoi sanare in autotutela

Vedi il d.lgs. 126/2016, art. 2 (soprattutto comma 4) e vedi il d.lgs. n. 222/2016

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la planimetria è requisito essenziale da allegare all’istanza SUAP per la verifica della sussistenza dei requisiti igienico sanitari.

Ai sensi di quale norma è un allegato obbligatorio?

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dott. Maccantelli buonasera
ho il seguente problema con un pubblico esercizio: casellario di 5 pagine, reati per rapina, lesione personale, abuso di armi. E’ stato condannato a pene di 10 anni, l’ultima nel 2002 con scadenza nel 2012. Tra le altre cose domani scadono i termini del procedimento di 60 gg. Io sono molto in imbarazzo ma in questi casi cosa si deve fare?

In generale, senza entrare troppo nei dettagli, occorre la “riabilitazione” per coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza è riportata nel dispositivo della sentenza e dovrebbe risultare dal certificato del casellario giudiziario.

In tutti gli altri casi, oltre alla eventuale riabilitazione, è ammissibile l’esercizio dopo 5 anni decorrenti da quando la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo (amnistia, grazia, ecc.), il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Quindi, se non è un delinquente abituale, professionale o per tendenza, non dare seguito al casellario. In senso contrario adotta un provvedimento istantaneo di divieto prosecuzione attività per mancanza dei requisiti morali

La ringrazio tantissimo, sempre un grande sostegno nelle situazioni delicate.