Ordinanza e accertamento - direttore tecnio obbligato in solido

La Polizia Locale ha sanzionato un’Agenzia di Viaggio nella persona del titolare e del direttore tecnico, quest’ultimo come obbligato in solido.
È stato conteststo che il titolare di agenzia di viaggio e turismo abbia fornito false informazioni nella SCIA. Infatti, viene contestato che il locale non è aperto al pubblico, che è sempre chiuso e non c’è alcuna persona all’interno negli orari dichiarati nella SCIA.
L’avvocato difensore, negli scritti difensivi, ha affermato che nella SCIA sono stati dichiarati gli orari e la dicitura SOLO SU APPUNTAMENTO e che il locale aperto al pubblico si intende restrittivamente anche SOLO SU APPUNTAMENTO.
Siamo ora nella fase della ordinanza ingiunzione di pagamento.
Il direttore tecnico è obbligato in solido?
L’avvocato sostiene che l’art. 6 della L. n. 689/1981 non si può applicare al direttore tecnico in quanto i suoi compiti sono di natura esclusivamente tecnico-specialistica mentre la titolare dell’agenzia di viaggio è un’imprenditrice del tutto libera ed autonoma nell’esercizio della propria attività e non soggetta alla direzione di alcuno.
Come procedere? Su può confermare o no l’accertamento e la relativa sanzione?

Io archivierei. Il responsabile tecnico non direi che possa avere lo status di obbligato in solido. Inoltre, l’agenzia non è un “pubblico esercizio” in accezione TULPS obbligato a un’apertura e a un dover di servire la prestazione. A parere mio può stare aperta solo su appuntamento