Ordinanza ingiunzione soggetti

Buongiorno.

in caso di un’ordinanza ingiunzione va notificata al trasgressore ( allora era il legale rappresentante) e alla ditta; ora se nel frattempo è cambiato il legale rappresentante va notificato anche a quest’ultimo o resta in piedi solo per il trasgressore e la ditta?

Grazie

saluti

In un caso del genere, la regola d’oro del diritto sanzionatorio amministrativo (regolato dalla Legge 689/1981) ci viene in aiuto con un principio chiaro: la responsabilità amministrativa è personale.

Vediamo esattamente come si gestisce la notifica e perché il nuovo legale rappresentante non c’entra (quasi) nulla con la violazione.

1. Chi sono i veri soggetti passivi?

L’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata esclusivamente a due soggetti:

  • Il trasgressore fisico: Cioè la persona che ha materialmente commesso la violazione (o che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento del fatto). Resta lui il soggetto obbligato a pagare la sanzione principale.

  • La ditta (Soggetto obbligato in solido): La persona giuridica/società risponde solidalmente ai sensi dell’art. 6 della Legge 689/81. La ditta deve pagare se non paga il trasgressore.

2. Cosa succede se cambia il legale rappresentante?

Il cambio di governance non sposta la responsabilità del fatto storico su chi è subentrato dopo. Pertanto:

  • Al nuovo legale rappresentante NON va notificata l’ordinanza come “co-trasgressore”: Lui non ha commesso l’illecito, quindi non ha alcuna responsabilità personale o patrimoniale propria per quel fatto.

  • Come si notifica alla ditta? Ecco l’unico punto in cui entra in gioco il nuovo rappresentante. La ditta deve comunque ricevere la notifica dell’atto in quanto obbligato in solido. Se decidi di notificare la copia destinata alla ditta tramite posta o ufficiale giudiziario presso la sede (o via PEC aziendale), l’atto sarà indirizzato alla società “in persona del legale rappresentante pro tempore”. Sarà quindi il nuovo rappresentante a ricevere materialmente l’atto per conto della ditta, ma la ditta resta l’obbligato in solido, non lui come privato cittadino.

In sintesi, lo schema delle notifiche da eseguire:

Soggetto Va notificato? Come/A chi?
Vecchio Legale Rappresentante (Il trasgressore) Personalmente (residenza o domicilio), poiché l’illecito è suo.
La Ditta (Obbligato in solido) Presso la sede legale (PEC o mani), indirizzata al legale rappresentante pro tempore (cioè quello attuale, ma solo come organo che rappresenta l’ente).
Nuovo Legale Rappresentante (Come privato) NO Non ha alcuna posizione di debito personale verso l’amministrazione per questo illecito.

Nota operativa: Se l’atto notificato alla ditta (indirizzato al pro tempore) dovesse per errore indicare il nome del nuovo rappresentante come “trasgressore”, l’atto sarebbe viziato per violazione del principio di personalità della sanzione. Massima attenzione a mantenere scisse la figura del trasgressore storico e l’organo attuale della società.