ORDINANZA Ministero Salute 09/01/22 - trasporti scolastici e mascherine

G.U. Serie Generale n. 6 del 10/01/2022

  1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022,
    l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli
    spostamenti da e per le isole di cui all’allegato A della legge 28
    dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le
    isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di
    frequenza, per gli studenti di eta’ pari o superiore ai dodici anni,
    dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo
    grado, e’ consentito anche ai soggetti muniti di una delle
    certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)
    del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
    dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

  2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di
    scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado e’
    consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il
    loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma
    1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’art.
    1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo
    restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
    respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il
    trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del decreto del
    Presidente dei Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

  3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9-quater del
    citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.