Ordinanza rimozione amianto e immobile intestato a persone diverse

Buongiorno, devo predisporre ordinanza sindacale per la rimozione di amianto (analisi ARPA hanno confermato che è amianto maltenuto). L’immobile è intestato ad un usufruttuario e ad un nudo proprietario.

Secondo Voi l’ordinanza va fatta nei confronti dell’usufruttuario, del nudo proprietario o di entrambi?

Ringrazio

L’art. 12, comma 3, della Legge 257/92 stabilisce che "Il costo delle operazioni di rimozione [dell’amianto] è a carico dei proprietari degli immobili". Il concetto rientra nell’ambito delle norme generali previste dall’art. 1005 del codice civile: “Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario” (i lavori per la rimozione dell’amianto sono solitamente considerati come interventi di manutenzione straordinaria).

In astratto, sarebbero a carico dell’usufruttuario se le riparazioni straordinarie [= rimozione dell’amianto] si fossero rese necessarie a causa dell’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, che invece competono all’usufruttuario (art. 1004 c.c.).

Grazie Marco…grazie di vero cuore