Ordinanza rimozione e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non

Salve,
devo predisporre un’ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non ai sensi dell’art. 192 co. 3 del D. Lgs. 152/2006. Arpat ha provveduto ad eseguire il sequestro dei rifiuti e a trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la confisca. Successivamene il Gip ha revocato il provvedimento di confisca.
Nel frattempo il terreno sul quale insistono i rifiuti è stato acquistato e non è più nella disponibilità del conduttore, responsabile dell’abbandono dei rifiuti.
L’acquirente si dichiara disposto a provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti a proprie spese.
L’obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti ricade in prima battuta sul conduttore e quindi sul nuovo proprietario?
Come posso impostare l’ordinanza? E la stessa deve essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento?
Grazie…spero in un vostro contributo per chiarirmi le idee!

Premesso che non è specificato se al responsabile dell’abbandono dei rifiuti era stata emessa ordinanza per lo smaltimento, immagino che il nuovo proprietario abbia acquistato il terreno sapendo che deve provvedere allo smaltimento . Se si è dichiarato disponibile significa che vi ha scritto ? Personalmente in questi casi faccio sempre un avvio di procedimento finalizzato all’emanazione di una ordinanza dando un termine di 30 giorni (dato il caso delicato che riguarda rifiuti anche pericolosi) per consentire di fornire al Comune un cronoprogramma dei lavori di smaltimento che manderei alla C.T.P.A. per un parere. Se il nuovo proprietario non risponde entro i termini procederei con l’ordinanza.

Grazie per la risposta.
Non è stata mai fatta ordinanza al responsabile dell’abbandono per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Nel frattempo il terreno sul quale sono depositati i rifiuti è stato venduto dal proprietario e nel contratto vi è una clausola nella quale l’acquirente dichiara di accettare incondizionatamente lo stato dell’immobile e di prendersi carico a propria cura e spese della eventuale rimozione qualora l’obbligato non dovesse adempiere ai suoi obblighi.
Dovrei fare una comunicazione di avvio del procedimento al reponsabile dell’abbandono, quindi l’ordinanza di rimozione al responsabile e poi al proprietario?

Direi di fare un avvio di procedimento a entrambi: al precedente proprietario in quanto responsabile dell’abbandono (ma come lo avete individuato?) e al nuovo proprietario. Se il nuovo effettuerà lo smaltimento poi chiederà i soli al precedente (in sede civilistica). Che strano che il Comune non abbia mai fatto un avvio di procedimento. Vista la particolarità del caso meglio un confronto con il Vs. ufficio legale e/o il segretario comunale.

Il responsabile dell’abbandono è il conduttore del fondo. Abbiamo ricevuto il verbale di sopralluogo di Arpat.
Ti ringrazio per la preziosa collaborazione.

Confermo che io farei l’avvio di procedimento a entrambi. Contenta di esserti stata d’aiuto e aspetto il seguito della vicenda.

A questo link trovi una interessante ordinanza (comprende anche il dissequestro come nel caso del tuo Ente):

https://villongo-api.cloud.municipiumapp.it/s3/7971/allegati/ordinanza-rimozione-rifiuti-per-albo-pdf.p7m

Eventuali accordi contrattuali tra venditore e acquirente non cambiano le carte in tavola se l’attuale proprietario del fondo non ha alcuna responsabilità, nemmeno colposa, per l’abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti: l’obbligo della rimozione dei rifiuti, del loro avvio a smaltimento o recupero e del ripristino dello stato dei luoghi è sempre solo a carico di chi ha violato i divieti di cui ai commi 1-2 dell’art. 192.

L’avvio del procedimento è opportuno (serve per avviare il necessario contraddittorio con il soggetto interessato, a meno che sia già sufficiente quello che era stato effettuato dagli organi di controllo in fase di indagine) e può essere inviato “per conoscenza” anche all’attuale proprietario del fondo.

L’ordinanza avrà come soggetto obbligato l’autore del fatto e come soggetto informato “per opportuna conoscenza” l’attuale proprietario del fondo.

Anche perché dovrà essere specificato che dopo la rimozione dei rifiuti dovrà essere verificato l’eventuale superamento dei valori di attenzione (concentrazioni soglia di contaminazione – CSC); nel qual caso si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi degli artt. 239 e seguenti del D.Lvo 152/06.

Decorsi i termini per la presentazione di memorie (a seguito della comunicazione di avvio del procedimento) nè l’autore del fatto nè l’attuale proprietario del fondo hanno presentato alcunchè.
A questo punto procedo con l’ordinanza nei confronti di entrambi con un unico provvedimento?
L’attuale proprietario del fondo è obbligato in solido con l’autore del fatto ai sensi del comma 3 dell’art. 192…in che senso quindi deve essere “solo” informato per opportuna conoscenza?

Grazie e a presto.

L’attuale proprietario del fondo è obbligato in solido con l’autore del fatto (ai sensi del comma 3 dell’art. 192) solamente SE la violazione relativa all’abbandono / deposito incontrollato di rifiuti è imputabile ANCHE a lui a titolo di dolo o di colpa.
In pratica, SE ha concorso nella violazione.

Sicuramente il nuovo proprietario non ha commesso alcuna violazione in merito all’abbandono dei rifiuti.
Dovrei procedere con un’ordinanza di rimozione nei confronti dell’autore della violazione che sarà inadempiente.
Quindi procedere con un’ordinanza nei confronti del proprietario? Oppure dovrà provvedere alla rimozione il Comune per poi rivalersi in sede civilistica sull’autore?
Il proprietario del fondo si è dichiarato disponibile a provvedere alla rimozione.

Grazie mille!

Credevo di averti già risposto sul punto…

L’ordinanza avrà come soggetto obbligato l’autore del fatto e come soggetto informato “per opportuna conoscenza” l’attuale proprietario del fondo.

Per quanto interessa al Comune, può anche essere irrilevante il “nome” di chi poi di fatto si preoccuperà di pagare la rimozione dei rifiuti, il loro invio a smaltimento/recupero ed il ripristino dello stato dei luoghi. Se tali spese vuole accollarsele l’attuale proprietario del fondo, affari loro…

L’importante è che alla fine del tempo concesso il soggetto destinatario dell’ordinanza possa DIMOSTRARE la correttezza delle operazioni compiute, perché in caso contrario sarà comunque lui a subire le sanzioni previste dall’art. 255/3° comma del D.L.vo 152/06 e sarà comunque a lui che il Comune chiederà il recupero delle spese anticipate in caso di esecuzione in danno del soggetto obbligato.