Buongiorno,
a seguito di ordinanza sindacale per la rimozione rifiuti e ripristino stato dei luoghi art 192 viene richiesta proroga dei termini da parte di uno dei soggetti destinatari. La proroga viene concessa con atto del dirigente responsabile del servizio. A vostro avviso è corretto? Inoltre su richiesta motivata quante proroghe possono essere disposte?
Grazie
Dopo anni di interpretazioni piuttosto ondivaghe, il più recente orientamento giurisprudenziale appare deciso nell’attribuire al sindaco la competenza nell’emanazione dell’ordinanza ex art. 192 D.L.vo 152/2006.
Se anche nel vostro caso è andata così (ordinanza a firma del sindaco), mi pare quantomeno irrituale che una proroga ai termini dell’ordinanza venga invece firmata dal dirigente…
Quante proroghe possono essere concesse? Non esiste un’indicazione fissata dalla legge, ma è chiaro che in ogni caso una proroga deve essere adeguatamente motivata su basi precise e documentate e non può diventare una mera dilazione alla calende greche…
Soprattutto perché, se dal prolungato deposito dei rifiuti dovesse determinarsi un aggravamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali, del fatto potrebbe essere chiamato a rispondere anche il sindaco (Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art. 40 c.p.)
Buongiorno Marco, ti ringrazio molto e colgo l’occasione per entrare nel dettaglio di alcune criticità che spesso mi trovo ad affrontare… A seguito di emissione di Ordinanze ai sensi del 152/06 riceviamo richieste di proroga dei termini:
- se la richiesta di proroga arriva oltre i termini è una istanza normativamente non ricevibile o a discrezione del responsabile del procedimento?
- in merito al numero di proroghe concedibili e alla sospensione dei termini del provvedimento quale è il riferimento normativo? Perché l’art.2 della L.241/90 è riferito alla sospensione dei termini del procedimento e non lo vedrei applicato a questo caso
- la mancata risposta alla richiesta di proroga è da considerarsi come accoglimento dell’istanza?
Premetto che per questi dubbi sarebbe opportuno rivolgersi al proprio segretario comunale, che dovrebbe avere funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente…
In ogni caso, per quello che valgono questi sono i miei “two cents”:
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L’ordinanza ex art. 192 D.L.vo 152/06 è un provvedimento esecutivo. Nel caso di inottemperanza alla scadenza del termine previsto, non solo il Comune può (deve) procedere all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati, ma a carico degli stessi soggetti obbligati si perfeziona il reato di cui all’art. 255/3° comma. Per cui non può essere accettata un richiesta di proroga che arrivi dopo la scadenza del termine previsto dall’ordinanza.
Attenzione: ciò non vuol dire che – anche dopo la scadenza del termine previsto – i soggetti obbligati non possano provvedere spontaneamente ad ottemperare, seppur in modo tardivo, a quanto disposto dall’ordinanza. In caso di adempimento tardivo, anzi, i soggetti obbligati potranno avere il beneficio della sospensione condizionale della pena. -
La proroga dell’ordinanza equivale di fatto alla sospensione dei termini entro cui i soggetti obbligati devono provvedere. Per cui, io farei riferimento alle previsioni dell’art. 21-quater della 241/90, che tra l’altro dispone che il termine della sospensione può essere prorogato o differito per una sola volta.
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L’ordinanza di cui sopra non è un procedimento ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi per il quale vale il silenzio-assenso e in ogni caso il silenzio-assenso non si applica ad atti e procedimenti riguardanti l’ambiente.