Ordinanza sindaco di revoca autorizzazione SAB art. 19 comma 4 DPR 616/77

Buonasera,
nel mio Comune, è giunta una richiesta motivata del prefetto ex art. 19 comma 4 DPR 616/77 per la revoca di una autorizzazione SAB (con ordinanza sindacale) per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. È corretto che l’atto finale di revoca sia adottato dal sindaco, quindi? Leggendo anche della giurisprudenza non mi è chiaro se l’atto di revoca per ragioni di ordine e sicurezza pubblici sia di competenza del dirigente SUAP ovvero del sindaco (se non addirittura solo del questore ex art. 100 tulps). E ancora: in ogni caso, vi sono margini di discrezionalità in ordine alla richiesta del Prefetto?
Vi ringrazio

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Rispondo su due aspetti, discrezionalità e differenza con art.100 tulps.
No, il Comune non ha margini di discrezionalità per questo tipo di richiesta, trattasi di atto vincolato.
La revoca così come la sospensione ex art.19 è sempre vigente e di competenza comunale ed è misura diversa dalla revoca ex 100 c.2 tulps che esiste e compete invece al questore (come la sospensione ex c.1).
Quanto alla diatriba competenza sindacale o dirigenziale drell’art.19 lascio la parola a Mario e Simone.

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Per me è dirigenziale. Il SIndaco agisce solo con le contingibili e urgenti. Da rilevare, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, come la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma dell’art. 19 del DPR citato nella parte in cui NON limita i poteri del prefetto esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza.

Questo porta a verificare bene se il prefetto abbia o non abbia agito per queste esigenze

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Dipende se consideriamo quel potere esercitato dal sindaco quale ufficiale di governo o meno.
È pur vero che art.19 c.4 non dice quale sia il soggetto preposto all’adozione di tali provvedimenti ma è anche vero che il c.1 dice “comune” e non espressamente “sindaco” e che poi è intervenuto il TUEL con il suo art.107 che ha definitivamente chiarito le competenze.
Dunque se il legislatore del ‘77 avesse voluto espressamente affidare tale compito al sindaco lo avrebbe detto ma non lo ha fatto. Sembra questo il senso di quell’accenno nella nota sentenza citata da Mario.
Concludendo, concordo con Mario sulla competenza dirigenziale e non sindacale.
Sulla “sindacabilità” della richiesta, a meno di richiesta abnorme da parte del prefetto per aspetti non di pubblica sicurezza, la vedo dura per quel dirigente opporvisi.
Segnalo questa circolare (che dice “”Sindaco”)

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A mio avviso se la richiesta è ai sensi dell’art. 19 comma 4 DPR 616/77 si ha COMPETENZA DIRIGENZIALE.

Se il Prefetto avesse manifestato esigenze di sicurezza generali, magari riguardanti NON solo quell’esercizio ma tutti i locali della zona o altro … si sarebbe avuta COMPETENZA SINDACALE con contingibile ed urgente

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