Ordinanze contingibili e urgenti

Nelle ordinanze contingibili e urgenti emanate dai Comuni capita di leggere che in caso di inosservanza a quanto impartito “si procederà alla denuncia/segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 cp.”
Se prendiamo ad esempio il classico caso della rimozione di copertura in amianto in pessimo stato di conservazione non eseguita, chi è tenuto ad effettuare tale comunicazione? Il Comune o l’ente (Asl/Arpat) che ha effettuato l’accertamento tecnico e al quale si è chiesto di verificarne il rispetto per quanto di competenza?
Grazie.

In teoria, la denuncia potrebbe essere fatta anche dal personale ASL/ARPA che ha effettuato il mero accertamento finale sul rispetto dell’ordinanza.

In pratica, però, l’invio di denuncia completa e dettagliata presuppone anche la documentazione di fatti e di situazioni pregresse, tra le quali l’avvio e l’evoluzione del procedimento amministrativo, l’identificazione di persone e di immobili, l’attribuzione delle varie responsabilità, ecc.; tutte cose che generalmente sono più disponibili per il Comune.
Per cui una denuncia presentata dagli uffici comunali competenti dovrebbe essere più circostanziata (almeno si spera) e quindi più efficace agli occhi dell’autorità giudiziaria. Ovviamente dovrà sempre contenere il verbale di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza redatto da ASL/ARPA.