Per la precisione, non si tratta di abrogazione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115/2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui la locuzione “anche” precede le parole “contingibili e urgenti”. Diciamo che dalla vicenda giurisdizionale si evince, sicuramente, come il sindaco non possa adottare ordinanze “ordinarie” in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Il discorso è comunque allargabile ad ogni altra materia.
…Sarebbe inequivoco, in particolare, il significato letterale e logico che alla norma deriva dall’inserimento della congiunzione «anche», tale appunto da estendere la competenza sindacale a provvedimenti non contingibili e urgenti.
…La possibilità per il sindaco di adottare provvedimenti efficaci a tempo indeterminato sull’intero territorio comunale conferirebbe alle «nuove» ordinanze una marcata valenza normativa (generalità ed astrattezza, sono qualità che appartengono alla legge).
Meglio se si legge tutta la sentenza della C.Cost.
Il sindaco adotta ordinanza ordinarie solo nei casi provisti dalla legge. Neppure può eccedere in atti che rivestono natura gestionale dato che questi ricadono nella competenza dirigenziale (vedi TAR Napoli n. 2475/2020) o che rivestano carattere regolamentare perché spettanti al consiglio.