Ordinanze e principio di inderogabilità a norme costituzionali

Mentre ripasso amministrativo e rivedo le ordinanze, mi sorge un dubbio riguardo il fatto che non possono derogare norme costituzionali.
Qual’è il principio di legittimità che ha reso possibili le ordinanze dei governatori delle regioni e dei sindaci durante il covid di limitazione alla circolazione ecc…?
Non hanno derogato in quanto citata costituzionalmente la possibilità di limitazione a tutela della salute pubblica o per la presenza dello stato d’emergenza?
Provo a spiegarmi meglio: sarebbe bastata una estesa motivazione con riferimento agli articoli 16 e 17 della costituzione che citano la possibilità eccezionale di porre limiti, o senza lo stato d’emergenza non si sarebbe potuto procedere?
Grazie 1000

Buonasera,

Sul tema consiglio lettura dell’articolo che allego:

Buono studio

Simona