Ordinanze ingiunzioni

Buonasera, a seguito di comunicazione di mancato pagamento di diverse sanzioni fatte nel 2020 per violazione da parte di minori di anni 18 ad un’ Ordinanza Sindacale che vietava appunto il consumo da parte degli stessi di bevande alcoliche su suolo pubblico, l’Ufficio SUAP a firma del Dirigente ha emesso le relative Ordinanze Ingiunzione.
Il quesito è questo: i Verbali identificavano il minore ma indicavano come trasgressore obbligato al pagamento della sanzione un genitore che veniva contattato e fatto venire sul posto o in Ufficio nei giorni seguenti per la notifica del Verbale.
Ora, essendo trascorsi degli anni, i minori sono diventati tutti maggiorenni e l’Ufficio SUAP ha inviato le Ordinanze Ingiunzione individuando loro come trasgressori ed obbligati al pagamento all’indirizzo reperito al tempo.
Secondo voi è corretto ai sensi della legge n° 689/81?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che poni riguarda la responsabilità per il pagamento delle sanzioni amministrative comminate a minori per violazioni di ordinanze sindacali. La legge di riferimento per la materia delle sanzioni amministrative è la legge n. 689 del 24 novembre 1981.

In linea generale, la teoria del diritto prevede che la responsabilità per le infrazioni amministrative sia personale. Tuttavia, nel caso di minori, la situazione può essere più complessa, poiché possono sorgere questioni relative alla capacità di agire e alla responsabilità genitoriale.

Le norme relative alla teoria della responsabilità per le sanzioni amministrative sono contenute principalmente nella legge n. 689/81, che stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni amministrative. In particolare, l’articolo 7 della legge n. 689/81 prevede che la responsabilità per il pagamento della sanzione amministrativa è personale.

Per quanto riguarda i minori, l’articolo 28 della stessa legge stabilisce che, se il trasgressore è minorenne, la sanzione può essere applicata ai genitori o a chi esercita la potestà, a meno che non provino di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione.

Esempio concreto: se un minore viene sorpreso a consumare alcol in luogo pubblico, violando un’ordinanza sindacale, al momento della violazione la responsabilità per il pagamento della sanzione può essere attribuita ai genitori, se il minore è sotto la loro responsabilità. Tuttavia, una volta che il minore diventa maggiorenne, egli assume piena capacità giuridica e responsabilità personale per le sue azioni.

Nel caso specifico che hai descritto, sembra che l’Ufficio SUAP abbia emesso le ordinanze ingiunzione nei confronti dei minori divenuti nel frattempo maggiorenni, attribuendo a loro la responsabilità del pagamento. Questo potrebbe essere corretto se le sanzioni non fossero state ancora pagate e se non fosse intervenuta la prescrizione. Tuttavia, se al momento della violazione la responsabilità era stata attribuita ai genitori, potrebbe sorgere un problema di legittimità nel cambiare il soggetto responsabile dopo che il minore è diventato maggiorenne.

Conclusione sintetica: la correttezza dell’azione dell’Ufficio SUAP dipende da vari fattori, tra cui il momento in cui è stata attribuita la responsabilità per il pagamento e le specifiche circostanze del caso. Potrebbe essere necessario un approfondimento legale per valutare la legittimità dell’attribuzione della responsabilità ai minori divenuti maggiorenni.

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Bibliografia:

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale” (in particolare gli articoli 7 e 28), disponibile su Normattiva.
  • Commentario alla legge n. 689/81, per un’analisi approfondita delle disposizioni relative alle sanzioni amministrative.

A mio giudizio non è corretto.
L’art. 2 della legge 689/81 prevede che “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni…” e che, in tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace (= del minore).

Se della violazione risponde il genitore, a cui all’epoca è stata correttamente contestata e che aveva facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (di cui evidentemente non si è avvalso) o presentare ricorso, è allo stesso soggetto che deve essere ora notificata l’ordinanza-ingiunzione.

Se fosse corretto il procedimento adottato dal vostro SUAP, allora sarebbe possibile anche questo paradosso:

  • un minore (che compie i 18 anni il 1° febbraio 2024) commette oggi una violazione amministrativa, in relazione alla quale - ai sensi dell’art. 2 della 689/81 - non potrebbe essere oggi assoggettato a sanzione;
  • la violazione viene però accertata solo alcuni giorni dopo e l’organo accertatore contesta/notifica il verbale il 1° febbraio al minore diventato nel frattempo maggiorenne.

Ovviamente quanto sopra non è possibile perchè la valutazione va fatta avendo come riferimento il momento in cui è stato commesso il fatto.

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