Buongiorno, ho una domanda di diritto costituzionale: sono organi costituzionali il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo e la Corte Costituzionale. Il presidente del consiglio e i ministri sono organi del governo; possono essere considerati organi costituzionali? o di rilievo costituzionale? Secondo me sono solo organi necessari del governo, e basta, però vorrei un riscontro, anche perché il Simone, edizione XX, pg. 63 considera i ministri organi costituzionali, ma non il presidente del consiglio . Grazie a chi risponderà
Buonasera,
di seguito semplice schema :
ORGANI COSTITUZIONALI
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Parlamento
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Governo
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Presidente della Repubblica
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Corte Costituzionale
ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE
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Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro-CNEL
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Consiglio di Stato
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Corte dei conti
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Consiglio superiore della magistratura
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Consiglio supremo di difesa
La domanda a cui dovresti rispondere è: da chi è composto l’organo esecutivo (Governo, che è organo costituzionale)?
Dal Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri , dai due Vice Presidente e dai ministri (con o senza portafoglio).
Per cui è il governo ad essere organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili (Presidente del Consiglio ei Ministri da lui proposti, nominati dal Presidente della Repubblica).
Spero di essere stata chiara.
Buono studio
Simona
Ok, mille grazie !!!
la magistratura è organo costituzionale?
Buongiorno Barbara.
Tradizionalmente s’inquadra la magistratura come un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, come sancito dal primo comma dell’articolo 104 della Costituzione , con il quale il Legislatore sancisce due principi fondamentali in riferimento alla magistratura:
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l’autonomia
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l’indipendenza.
Il primo principio, l**’autonomia**, rappresenta una vera rivoluzione rispetto alla concezione passata, infatti il potere giudiziario era a tutti gli effetti una “longa manus” del potere esecutivo. Oggi, invece, è autonomo in modo tale da non poter essere oggetto da indebiti condizionamenti da parte degli altri poteri dello Stato.
Il secondo principio, l’indipendenza, ha la funzione di garantire che l’organo giurisdizionale sia sempre “super partes”, perciò mai fazioso rispetto alla fattispecie che ha il compito di giudicare.
Si aggiunge, inoltre, il principio di inamovibilità dei magistrati per il quale non possono essere trasferiti in altre sedi se non con il loro consenso.
Per garantire quanto sopra detto, il Costituente ha istituito il Consiglio Superiore della Magistratura che è l’organo di autogoverno della magistratura ed è organo di rilievo costituzionale.
La differenza tra gli organi costituzionali (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte Costituzionale, che si trovano in una posizione di indipendenza, indefettibili e necessari per definire la forma di governo di un ordinamento, e gli organi a rilevanza costituzionale o di rilievo costituzionale, quali organi non necessari e solamente individuati, ma non disciplinati, dalla Costituzione (quali il C.N.E.L., la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il C.S.M., il Consiglio Supremo di Difesa) è fondamentale per distinguere il corretto funzionamento degli organi previsti dalla nostra Carta costituzionale.
Gli organi di rilevanza costituzionale in Italia sono previsti dalla Costituzione, ma non direttamente disciplinati dalla stessa.
A differenza degli organi costituzionali, non partecipano alla “funzione politica” ma sono d’aiuto alla realizzazione dei fini perseguiti dallo Stato e indicati nella Costituzione.
Per tale motivo sono anche detti “organi ausiliari”. Non sono tuttavia indefettibili e possono anche essere soppressi tramite legge di revisione costituzionale. La loro organizzazione, struttura e funzione è disciplinata dalla legge ordinaria.
Dunque, la magistratura è un ordine e non un potere, poichè è rappresentata da un apparato centralizzato, che si esprime con una sola voce. Ciascun organo giudicante rappresenta, infatti, un potere dello Stato, che può essere sia parte attiva che passiva nei conflitti di attribuzione che si determinano con latri poteri dello Stato.
E’ una questione complessa; troverai, infatti, dei siti in cui s’inquadra la magistratura come organo costituzionale, ma la corretta definizione è quella di cui all’art. 104 della Costituzione e, dunque, ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.
Spero di avere chiarito.
Buono Studio
Simona