Organismo interno valutazione e nucleo di valutazione

Differenze tra organismi interno di valutazione e nucleo di valutazione,differenze enti locali e ministeri.

1 Mi Piace

Ciao Romano,

provo a fornirti adeguata risposta.

Partendo dal presupposto che con il D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) è stato modificato il sistema dei controlli prevedendo l’«Organismo indipendente di valutazione» (Oiv), sostitutivo dei vecchi sistemi di controllo interno.

  • Compito dell’OIV è quello di esercitare, in piena autonomia, le attivitĂ  di controllo strategico.
    Tra Niv e Oiv in relazione ai compiti assegnati non si può riferire di alcuna marcata differenziazione.

  • Per gli Enti locali, è prevista la facoltĂ  (e non giĂ  l’obbligo) di costituire l’Oiv, poichè questi possono affidare il “controllo” e le correlate attivitĂ  ad altri organi valutativi. Si è diffusa, di conseguenza, la pratica di costituzione e nomina dei c.d. «Nuclei interni di valutazione» (Niv) in luogo degli Oiv.

  • Le differenze “strutturali” tra i due i Organismi sono le seguenti:

a) se l’Ente opta per la costituzione dell’Oiv deve necessariamente confermarsi ai principi dettati dall’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009, qualora, invece, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, decide per la istituzione dei Niv non è tenuto ad applicare le previsioni nel dettaglio, potendo differenziare e mutuare in più o in meno le previsioni di legge applicabile all’OIV attraverso il ricorso ad un apposito regolamento per la disciplina del funzionamento del nucleo di valutazione.

b) Niv e Oiv condividono la funzione, ma possono però distinguersi in ordine alla loro composizione.
Infatti, la gestione della valutazione è stata revocata ad ANAC venendo trasferita in blocco al Dipartimento della funzione pubblica e con il D.M. del 2 dicembre 2016, si è istituito un apposito «Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance » ai sensi dell’art. 6, co. 3 e 4, del D.P.R. n. 105/2016.
I componenti del Niv dell’Ente locale possono essere nominati “d’imperio” dall’Organo politico (che ne valuta l’adeguatezza e la capacità alla stregua di quanto richiesto nell’apposito avviso pubblico)
I nominandi all’Oiv debbono necessariamente essere iscritti nel predetto Elenco nazionale che rappresenta la conditio sine qua non per l’idonea partecipazione alla procedure comparativa di nomina (intesa anche presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo)e garanzia di esperienza e competenza .

c) Le previsioni dei requisiti di accesso del Nucleo di Valutazione sono demandate al regolamento per il funzionamento del medesimo il quale dovrà indicare i requisiti minimi dei soggetti idonei e quindi il livello di specializzazione garantito da una competenza nel campo della programmazione e controllo o gestione dei processi che un titolo di specializzazione o un master potrà dare ovvero l’esperienza maturata sul campo della dirigenza pubblica in materia di gestione delle risorse umane, strumentali o finanziarie.

Per approfondimenti vedi : https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/13250/nuclei-di-valutazione-e-organismi-indipendenti-di-valutazione-degli-enti-locali-profili-differenziali-nella-funzione-e-composizione

  • Dal punto di vista della differenza tra Enti locali e Ministeri, la precisazione che va fatta è che i primi non sono obbligati a dotarsi di OIV e se lo facessero dovrebbero seguire tutte le disposizioni vigenti su nomina e funzionamento.

Spero di aver fugato i dubbi.

Buono studio

Simona

2 Mi Piace