Organizzazione serate sporadiche di somministrazione presso ristorante

Salve,
la ditta individuale A, in possesso del requisito professionale della somministrazione, avrebbe intenzione di avviare la seguente attività:

  • Il giorno X (con frequenza sporadica), prende in affitto per una serata tutto un ristorante (attivo) e all’interno dei locali del ristorante vuole organizzare una serata a tema, costituita da buffet e intrattenimento musicale (di accompagnamento). Gli ospiti saranno in parte invitati, altri ad accesso libero. In quella serata “a tema”, tutta l’organizzazione del buffet e della musica sono in carico al soggetto A, che opererà direttamente nella preparazione del cibo, utilizzando però le cucine del ristorante. Il ristorante attivo, in queste serate, non compare mai, mette solo a disposizione tutta la sua struttura.
  • la ditta A, nel comune dove ha la sede legale, dovrà presentare al SUAP l’avvio attività di catering giusto?
  • Nel comune in cui è ubicato il ristorante in cui avverranno le serate a tema, che pratiche amministrative al suap è corretto che faccia? Da un punto di vista igienico sanitario è compatibile questa sovrapposizione?
  • Come suap, potrebbe essere un affitto di reparto con delle clausole che permettono di “attivarlo” solo nel momento in cui le serate si verificano? tipo con comunicazione successiva di effettuazione dell’evento?
    grazie

Mah… si tratta di una delle “n” declinazioni del co-working. Per come la vedo io, non sarebbero neppure da muove troppe osservazioni. Mi verrebbe da dire: perché no?

Il catering, in verità (in estrema sintesi) è caratterizzato dal fatto che l’esercente è chiamato dal cliente affinché si rechi dal luogo indicato dal cliente stesso e provveda, lì, a somministrare cibo e bevande. La somministrazione è verso il cliente perché siamo presso il suo domicilio (in genere anche ai suoi invitati). La somm.ne non è rivolta ad un pubblico indistinto (chi passa di lì).
Nel caso che proponi si potrebbe trattare di catering se un soggetto prendesse in affitto il locale (quella sera resta chiuso al pubblico) e chiamasse un soggetto abilitato al catering per usufruire della somm.ne verso sé stesso e i suoi invitati.

Per contro, se il locale fosse aperto al pubblico, sarebbe un normale esercizio di somministrazione da abilitare come tale. A monte di questo, occorrerebbe un contratto fra il proprietario del ristorante e il soggetto A affinché quest’ultimo possa godere del locale e delle attrezzature. Potrebbe essere un contratto ex art. 1615 cc. A seguito di questo, il soggetto A presenta SCIA/autorizzazione per normale esercizio della somministrazione (+ notifica ex Reg. CE 852/04) spiegando che uso lo stesso locale di un altro esercente in modo alternativo: quando lavora Tizio non lavora Caio. Magari, ai fini della maggiore chiarezza, possono comunicare alla PA competente i giorni di uno e di un altro.

In conclusione, non vedo espliciti e diretti motivi giuridici che possano impedire l’ipotesi. In altre parole, non si rilevano motivi imperativi di interesse generale che sarebbero pregiudicati (al netto di tutte le accortezze procedurali del caso)

Se con tale definizione si vuole indicare il pubblico indistinto che può liberamente accedere ai locali durante tali serate a tema ed i suddetti utenti pagano per usufruire del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, si tratta di una fattispecie di attività commerciale che può eludere dalla normale attività di catering.

Qualora la frequenza di queste serate si protraesse a lungo nel tempo e l’entità delle stesse in partecipazione di pubblico non fosse adeguatamente limitata, nel caso altresì sviluppando formule pubblicitarie dell’iniziativa al pubblico indistinto, l’organizzatore dovrà esser ben conscio di stare esercitando un’attività molto probabilmente illegittima se abilitata unicamente mediante catering, in quanto chiaramente non limitabile ad i solo “invitati” del soggetto dichiaratosi richiedente il catering.

Risulta quindi opportuno valutare modalità di esercizio, entità, frequenza e divulgazione di tali iniziative, così da poter all’occorrenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e locale in merito, potersi tutelare quale somministrazione temporanea, ovvero pubblico esercizio, qualora l’attività di catering risulti eccessivamente stretta per l’ipotesi posta.