L’organo di revisione economico-finanziaria predispone una relazione anche sul rendiconto definitivo (quello approvato dal Consiglio, per intenderci, entro il 30 aprile) oppure solo sullo schema di rendiconto predisposto dalla giunta?

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La funzione dell’organo di revisione economico-finanziaria all’interno delle amministrazioni pubbliche è di fondamentale importanza per garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie e il rispetto dei principi di buona amministrazione. La sua attività di controllo si estende su vari documenti e fasi della gestione finanziaria, inclusi la predisposizione e l’approvazione del rendiconto.
Teoria generale del diritto / Premessa generale:
Il rendiconto della gestione rappresenta il documento attraverso il quale un ente pubblico rende conto delle operazioni finanziarie effettuate nell’anno finanziario. Esso si compone di due fasi principali: la predisposizione dello schema di rendiconto da parte dell’organo esecutivo (ad esempio, la Giunta per i Comuni) e l’approvazione finale da parte dell’organo di indirizzo politico (ad esempio, il Consiglio Comunale).
Norme relative alla teoria:
Le disposizioni normative che regolamentano l’attività dell’organo di revisione in relazione al rendiconto sono principalmente contenute nel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e nelle leggi annuali di contabilità e finanza pubblica.
Esempi concreti:
L’organo di revisione, in base alla normativa vigente, è tenuto a esprimere il proprio parere sullo schema di rendiconto predisposto dalla Giunta prima che questo venga approvato dal Consiglio. Questo parere è fondamentale per informare il Consiglio sulla regolarità contabile e sulla gestione finanziaria dell’ente. Dopo l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio, l’organo di revisione può essere chiamato a verificare l’adeguatezza delle procedure e la correttezza delle operazioni riflettute nel rendiconto definitivo, ma la normativa non prevede esplicitamente l’obbligo di una nuova relazione specifica su tale documento finale.
Conclusione sintetica:
L’organo di revisione economico-finanziaria svolge un ruolo cruciale nel processo di approvazione del rendiconto, principalmente esprimendo il proprio parere sullo schema di rendiconto predisposto dalla Giunta. Nonostante la sua attività di controllo continui anche dopo l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio, la normativa vigente non specifica l’obbligatorietà di una relazione sul rendiconto definitivo approvato. Tuttavia, le pratiche possono variare in base alle specifiche disposizioni regolamentari interne di ciascun ente.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
- Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000): Link al testo
- Leggi annuali di contabilità e finanza pubblica.
Allora perché nel Tuel, art. 239 rubricato “Funzioni dell’organo di revisione”, lettera d), parla di “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto (quest’ultimo redatto dalla Giunta, e qui ci siamo)”?