È normale che nel mio comune si paghi ancora con bonifico per l’accesso agli atti? Grazie ,non c’era l’obbligo del pago Pa?
Ciao Francesco,
immagino tu ti riferisca ovviamente al diritto di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge 241/90 e, in particolare, al rilascio di copia di documenti amministrativi , che è subordinato al rimborso del costo di riproduzione (i cui importi sono stabiliti dalle singole amministrazioni), salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Ricordo a chi legge che, invece, l’esame e la semplice presa visione dei documenti amministrativi per i quali si è richiesto l’accesso è gratuita .
In merito al tuo quesito l’articolo 65, comma 2, del d.lgs. n. 217/2017, così come novellato dall’articolo 24, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni ), prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA, prevista in conformità dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni.
Credo che ancora il Comune in questione non abbia aderito a PagoPA (sul tema vai al link: Obbligatorietà â pagoPA ).
Inoltre allo stato attuale dei fatti l’obbligo è ancora solo sulla carta, perchè moltissimi PSP non bloccano i pagamenti extra-PagoPA (perchè a differenza del legislatore sanno che la maggior parte degli enti creditori non è pronto a usare il sistema per ogni tipologia di entrata).
Infine, occorre evidenziare che sussiste la possibilità di mantenere l’addebito diretto in conto corrente (SDD).
Sul tema ti fornisco un interessantissimo link su cui approfondire la tematica:
Buona lettura
Simona