Pagamento in conto sospeso

Un commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza può utilizzare l’istituto del “pagamento in conto sospeso” conosciuto come “pagamento provvisorio” nell’ambito della contabilità di enti locali e/o Regioni, al fine di addivenire al pagamento di un debito fuori bilancio?

No, un commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza non può ricorrere all’istituto del “pagamento in conto sospeso” (o pagamento provvisorio) per liquidare un debito fuori bilancio.

Questa prassi, oltre a violare le regole ferree della contabilità pubblica, esula completamente dai poteri normativi attribuiti al commissario.

1. La natura straordinaria del “Conto Sospeso”

Il pagamento in conto sospeso (regolato, per gli enti locali, dall’art. 195 del TUEL e, per le Regioni, dai rispettivi ordinamenti contabili armonizzati ex D.Lgs. 118/2011) è una procedura eccezionale. Consente al tesoriere di anticipare somme prima del formale mandato di pagamento, ma esclusivamente per:

  • Spese tassativamente previste dalla legge.

  • Trattenute previdenziali o fiscali.

  • Sentenze esecutive, ma solo a condizione che esista già un idoneo stanziamento di bilancio e nei limiti dei fondi disponibili.

Il debito fuori bilancio, per sua stessa definizione, è privo di copertura finanziaria e di correlato stanziamento nel bilancio dell’ente. Effettuare un pagamento provvisorio in assenza di un capitolo di spesa capiente significherebbe generare un’anticipazione di cassa illegittima, costringendo il tesoriere a registrare un’irregolarità contabile.

2. I limiti dei poteri del Commissario ad acta

Il commissario ad acta agisce come ausiliario del giudice (e, secondo parte della giurisprudenza, come organo straordinario dell’amministrazione). Sostituendosi agli organi inadempienti, deve operare nel rispetto del principio di legalità e delle norme di contabilità pubblica.

Se l’ente non ha ancora provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), il commissario ha il potere — e il dovere — di esercitare le competenze sostitutive per sanare la situazione alla radice:

  1. Non può aggirare la procedura usando il conto sospeso come scorciatoia.

  2. Deve attivare la procedura di riconoscimento: se l’organo consiliare o regionale è inerte, il commissario adotta in via sostitutiva la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio e la contestuale variazione di bilancio per trovarne la copertura finanziaria.

  3. Emissione del mandato: Solo dopo aver creato la posta di bilancio e aver impegnato la spesa, il commissario potrà emettere il regolare mandato di pagamento che il tesoriere eseguirà nelle forme ordinarie.

3. Il rischio di danno erariale

Utilizzare il pagamento in conto sospeso per bypassare la formale emersione e copertura di un debito fuori bilancio configura una grave irregolarità contabile. Tale condotta espone sia il commissario che i verificatori dell’ente (es. Collegio dei Revisori) a responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti, per violazione delle norme sul blocco degli impegni privi di copertura e per l’alterazione dei saldi di finanza pubblica.

In sintesi: Il commissario ad acta non ha una “corsia preferenziale” che gli consenta di derogare all’obbligo di formale copertura finanziaria. Per pagare il creditore, deve seguire la via maestra: approvare il provvedimento di riconoscimento del debito, variare il bilancio e ordinare il pagamento ordinario.

Grazie mille Professore.

Nell’approfondire le funzioni e i poteri del commissario ad acta, ho tenuto conto dell’art. 21 del c.p.a. e della sentenza n. 8/2021 dell’Adunanza Pleanaria del Consiglio di Stato. Il commissario ad acta in qualità di organo ausiliare del giudice si sostituisce all’organo collegiale per il riconoscimento del debito fuori bilancio. I documenti propedeutici al riconoscimento (esempio relazione istruttoria e quella tecnico-finanziaria ove prevista) sono sempre di competenza dei competenti uffici/responsabili di procedimento ove nominati? Nel caso questi non adempiano, conferma che può redigerli il commissario ad acta?

Grazie mille.