Pagamento sanzione-concorso di persone

E’ noto che in tema di sanzioni amministrative, l’art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di persone nell’illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l’infrazione, senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l’autore dell’illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione;

A sua volta l’art. 197 cds stabilisce che quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

La domanda che vorrei porre alla Vs. attenzione è la seguente:

Il comune incarica una ditta/società “A” all’esecuzione di lavori di scavo su sede stradale finalizzati alla posa di fibra ottica.

La predetta società “A” incarica un’altra società “B” all’esecuzione di detti lavori. Il comune adotta apposita ordinanza di regolamentazione della viabilità di alcuni tratti di strada su richiesta di quest’ultima società “B”.

A lavori ancora in corso veniamo invitati ad un sopralluogo per il rilievo di un incidente stradale con danni ad un veicolo, causato dal mancato ripristino della sede strada interessata. Sanzioniamo con l’art. 21 cds.

DOMANDA: E’ possibile applicare il citato art. 197 cds e sanzionare sia i legali rappresentanti delle due società insieme alle stesse e chiedere, per ognuno di essi/e, il pagamento dell’importo stabilito dall’art. 21 cds?

Dato per assodato che chi ha eseguito materialmente i lavori doveva adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e quindi è indubbiamente responsabile della violazione prevista dall’art. 21 C.d.S., per accertare un eventuale concorso di altre persone è necessario verificare attentamente quali erano i rapporti (i contratti) tra le parti e cosa prescrivevano.

Andando per gradi: a monte di tutto, chi era il committente dei lavori?
Il Comune che li ha dati in appalto alla ditta A, la quale li ha “subappaltati” alla ditta B? (nel qual caso il subappalto doveva essere autorizzato dal Comune).
Una ditta terza che ha incaricato la ditta A, la quale ha chiesto e ottenuto dal Comune la preventiva concessione / autorizzazione prescritta dal primo comma dell’art. 21 C.d.S., ma poi ha incaricato la ditta B dell’esecuzione materiale dei lavori?
Una ditta terza che ha incaricato la ditta A, la quale ha incaricato la ditta B, ed è la ditta B che ha chiesto e ottenuto dal Comune la preventiva concessione / autorizzazione prescritta dal primo comma dell’art. 21 C.d.S.?

Anche questo passaggio non è molto chiaro.
Il concorso di persone come autori di una violazione è una cosa; la responsabilità solidale della persona giuridica o dell’ente o dell’imprenditore con l’autore (o gli autori) della violazione, è un’altra cosa.