E’ noto che in tema di sanzioni amministrative, l’art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di persone nell’illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l’infrazione, senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l’autore dell’illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione;
A sua volta l’art. 197 cds stabilisce che quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
La domanda che vorrei porre alla Vs. attenzione è la seguente:
Il comune incarica una ditta/società “A” all’esecuzione di lavori di scavo su sede stradale finalizzati alla posa di fibra ottica.
La predetta società “A” incarica un’altra società “B” all’esecuzione di detti lavori. Il comune adotta apposita ordinanza di regolamentazione della viabilità di alcuni tratti di strada su richiesta di quest’ultima società “B”.
A lavori ancora in corso veniamo invitati ad un sopralluogo per il rilievo di un incidente stradale con danni ad un veicolo, causato dal mancato ripristino della sede strada interessata. Sanzioniamo con l’art. 21 cds.
DOMANDA: E’ possibile applicare il citato art. 197 cds e sanzionare sia i legali rappresentanti delle due società insieme alle stesse e chiedere, per ognuno di essi/e, il pagamento dell’importo stabilito dall’art. 21 cds?