Buonasera, ho questo quesito: premetto che siamo in regione Lombardia, ho ricevuto un esposto in merito ad una palestra della mia città che rimane aperta H24. Durante la fascia d’orario 07:30-21:30 è presente un responsabile munito di idoneo attestato professionale che presta assistenza agli iscritti alla palestra. Nella fascia di orario 21:30-07:30 non è presente nessun addetto, gli utenti accedono alla palestra con un badge e si autogestiscono. Esiste solo un cartello per avvisare in caso di necessità la vigilanza privata.
Grazie per la risposta.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda la regolamentazione delle palestre che operano 24 ore su 24, con particolare attenzione alla sicurezza e alla presenza di personale qualificato durante le ore notturne. Iniziamo con una premessa generale sul diritto amministrativo e sulla sicurezza.
Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale
Nel diritto amministrativo, la sicurezza dei locali aperti al pubblico, come le palestre, è regolamentata da una serie di normative che hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti. Queste normative possono variare a seconda della regione e possono includere requisiti specifici per la presenza di personale qualificato, misure di sicurezza e procedure di emergenza.
Norme Relative alla Teoria
- Legge Regionale Lombardia: Le regioni possono emanare leggi specifiche che regolamentano gli aspetti della sicurezza nelle attività commerciali, inclusi gli orari di apertura e la presenza di personale qualificato.
- D.Lgs. 81/2008: Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce i principi generali per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono essere applicabili anche alle palestre per quanto riguarda la sicurezza degli utenti.
Esempi Concreti
Un esempio concreto potrebbe essere una palestra che, per operare H24, deve implementare un sistema di videosorveglianza collegato con una centrale operativa di sicurezza, oltre a garantire che le attrezzature siano sicure per l’uso non supervisionato e che siano presenti chiare istruzioni per l’uso sicuro delle stesse e per la gestione delle emergenze.
Conclusione Sintetica
In assenza di specifiche normative regionali che disciplinano la presenza obbligatoria di personale qualificato nelle palestre durante tutte le ore di apertura, la questione si concentra sulla valutazione della sicurezza complessiva offerta agli utenti. È fondamentale che la palestra rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza e salute, anche durante le ore notturne, per garantire la protezione degli utenti.
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Bibliografia
- Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/2008
- Per le normative specifiche della Regione Lombardia, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Regione o di contattare direttamente gli uffici competenti per ottenere informazioni aggiornate.
Il primo comma dell’art. 9 della LR Lombardia 26/2014 recita:
“I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E’ inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.”
Di pari tenore la norma regione Piemonte
“Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic life support and defibrillation”
Mi chiedo allora come possano operare palestre come Fit Active aperta 24hr
Buonasera. Il quesito è particolarmente interessante e tocca una questione molto attuale in materia di attività motorie, dove la flessibilità degli orari (le palestre “H24”) deve necessariamente scontrarsi con i profili di sicurezza e la normativa regionale di vigilanza.
Nel territorio della Regione Lombardia, la disciplina di riferimento è dettata dalla Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (“Norme del sistema educativo di istruzione e formazione e per il sostegno alle politiche per i giovani”), in particolare dagli articoli 9 e 10, e dai relativi regolamenti attuativi.
Ecco il quadro giuridico-amministrativo per valutare la regolarità della situazione segnalata nell’esposto:
1. L’obbligo della figura qualificata (Direttore Tecnico / Istruttore)
La normativa lombarda tutela la salute degli utenti imponendo che le attività motorie e ricreative si svolgano sotto la supervisione di personale qualificato.
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L’art. 9, comma 2, della L.R. 26/2014 stabilisce chiaramente che i corsi e le attività motorie comportanti impegno fisico devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato (in possesso di laurea in Scienze Motorie o titoli equiparati) o di un direttore tecnico responsabile.
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Il fulcro del problema: La norma parla di presenza durante lo svolgimento delle attività. Consentire l’accesso alla struttura e l’utilizzo dei macchinari da parte degli utenti in totale autogestione (nella fascia 21:30 - 07:30) configura una potenziale violazione del principio di necessaria vigilanza tecnica a tutela della salute pubblica. La presenza di un cartello che rimanda alla vigilanza privata copre gli aspetti di sicurezza patrimoniale o sussidiaria, ma non assolve l’obbligo di assistenza tecnica e sanitaria previsto dalla legge regionale sulle attività motorie.
2. Profili di Sicurezza Civile e Penale (Infortuni e TULPS)
Oltre alla normativa prettamente regionale, l’apertura notturna senza personale solleva gravissimi problemi in termini di:
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Responsabilità civile e penale del titolare: In caso di malore o infortunio di un utente durante le ore notturne, il titolare della palestra risponde a titolo di colpa (per omissione o mancata vigilanza). La presenza del solo badge e l’assenza di un presidio umano idoneo a prestare il primo soccorso aggravano la posizione della proprietà.
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Dispositivi di emergenza: Sebbene non ci sia un dipendente, la struttura è aperta al pubblico. Devono essere garantiti i presidi di primo soccorso e la presenza di un defibrillatore semiautomatico (DAE) accessibile, con personale presente teoricamente formato al suo utilizzo (Legge Balduzzi). Se l’utente è da solo e colto da malore, il DAE diventa inutile.
3. Azioni e verifiche in capo al Comune / SUAP
A fronte di un esposto dettagliato, l’Amministrazione comunale (tramite il SUAP e la Polizia Locale) è tenuta a compiere i dovuti accertamenti:
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Verifica della SCIA: Controllare la segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla palestra per verificare gli orari dichiarati e il nominativo del Direttore Tecnico indicato.
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Ispezione e Diffida: Disporre un controllo (se necessario anche con l’ausilio di ATS competente per i profili igienico-sanitari e di sicurezza) per verificare le modalità di esercizio.
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Applicazione delle sanzioni: La L.R. 26/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie specifiche per le palestre che operano senza la presenza del personale qualificato prescritto. Nei casi più gravi o in caso di persistente inottemperanza, il Comune può disporre l’ordinanza di conformazione dell’attività (es. vietando l’apertura nelle fasce orarie prive di personale) o la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990.
In sintesi: La modalità di “autogestione notturna” descritta nell’esposto non appare conforme al dettato normativo della Regione Lombardia, in quanto l’obbligo di presenza del personale qualificato è preordinato alla tutela della sicurezza e della salute degli utenti durante tutto l’orario di apertura al pubblico della struttura. Il cartello della vigilanza privata non è un sostituto legale del presidio tecnico/sanitario.