Palestre della salute

Buongiorno
Sono a chiedere informazioni sull’iter da seguire per aprire una “palestra della salute” ai sensi dell’art. 7 bis della L.R. Toscana 21/2015
Grazie

Il d.lgs. n. 36/2021 definisce la “palestra della salute” e la collegata “attività fisica adattata (AFA)”. Si tratta di strutture che, oltre ad ospitare le normali attività di palestra, presentano appositi requisiti che le rendono idonee ad accogliere cittadini che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che nello svolgimento di programmi di attività fisica personalizzati consigliati dal medico, li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze.

La regione Toscana, nel 2024, ha modificato la LR 21/2015 in ossequio al d.lgs. n. n. 36/2021. Ha introdotto l’art. 7-bis. In effetti, l’art. 41, comma 9 dello stesso d.lgs. indica:

Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

Dato che il decreto statale demanda alle regioni; dato che la Toscana ha previsto: La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute…; dato che la Giunta non si ancora espressa,
di fatto non è ancora possibile ottenere il riconoscimento di “palestra della salute”. Per adesso, quindi, un soggetto può avviare una palestra ai sensi di legge e può anche fare quello che prevede il d.lgs. n. 36/2021 ma, formalmente parlando, resta una normale palestra