Panificio - mancanza requisito

Buongiorno,
in caso di avvio dell’attività di panificazione per la quale è stato dichiarato di procedere alla formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dall’indicazione del nominativo, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. Toscana 18/2011, come dobbiamo procedere alla scadenza dei sei mesi in caso di silenzio da parte del dichiarante? Inviamo una comunicazione con la quale chiediamo di autocertificare l’acquisizione del requisito? In caso di esito negativo, si applica esclusivamente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 5, comma 3, senza sanzioni accessorie relative alla chiusura o sospensione dell’attività?
Ed in quest’ultimo caso, si dovrebbe procedere a controlli periodici, ed eventualmente irrogare ulteriori sanzioni con recidiva? Ma con quale tempistica?
Grazie
Saluti

si applica solo la sanzione dato che sono requisiti non previsti a livello statale come necessari. La cosa è stata chiarita, addirittura, dalla Corte Cost. con sentenza 108/2012.

In super sintesi, Il requisito professionale, ai sensi del d.lgs. n. 36/2006 e ai sensi dell’art. 117 Cost, è definito dallo Stato. Alle regioni spetta la formazione professionale. In altre parole, allo Stato spetta definire “cosa”, alle Regioni “come”. La regione Toscana, con il requisito dei panificatori si è presa una libertà ma tale ipotesi è contenuta nel fatto che, comunaue, non è un requisto necessario (per necessario intendo che se non c’è deve chiudere)